Tutela per la quarantena dei lavoratori fragili. I chiarimenti dell’INPS.

L’INPS, nella giornata del 6 agosto 2021, ha emanato il messaggio n. 2842 con il quale ha comunicato che, riguardo all’indennità previdenziale di malattia in caso di quarantena (art. 26, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), procederà al definitivo riconoscimento degli importi dovuti per l’anno 2020 basandosi sulle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nel caso in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione sul provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica. Si aggiunge, altresì, che per quanto riguarda i lavoratori “fragili”, la cui assenza dal lavoro è equiparata al ricovero ospedaliero (art. 26, comma 2 D.L. 18/2020), l’Istituto erogherà la prestazione relativamente ad eventi dell’anno 2020 e per quelli che si sono verificati fino a tutto il 30 giugno 2021.

Ad ogni modo, e certi di fare cosa gradita, si allega, alla presente, il messaggio di cui trattasi.

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