Trasferimento in Svizzera, per l’anno fiscale rileva il cambio di domicilio.

Con la risposta a interpello 73/2023 del 18 gennaio, le Entrate affrontano il caso di una contribuente che afferma di aver trasferito il domicilio dall’Italia alla Svizzera il 1° giugno e di essere iscritta all’Aire dall’agosto dello stesso anno. L’istante chiede quindi, in applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra il nostro Stato e quello elvetico, quale tra le due date assuma rilievo ai fini della decorrenza della residenza fiscale in Svizzera.

L’Agenzia evidenzia che in base all’articolo 2, comma 2 del Tuir le persone fisiche si qualificano fiscalmente residenti in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, oppure hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi dell’articolo 43 del Codice civile; si tratta di tre requisiti alternativi, per cui è sufficiente che uno solo di essi si realizzi per la maggior parte dell’anno affinché un soggetto si qualifichi fiscalmente residente in Italia.

In base al successivo comma 2-bis si considerano comunque residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, tra cui rientra ai fini in questione anche la Svizzera.

Le disposizioni interne vanno poi coordinate con le norme della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, che all’articolo 4 fissa criteri specifici per dirimere i conflitti di residenza tra gli Stati contraenti (cosiddetti tie breaker rules); si tratta di regole «che fanno prevalere il criterio dell’abitazione permanente cui seguono, in ordine gerarchico, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità del Contribuente».

Il paragrafo 4 del citato articolo 4 prevede inoltre, per la soluzione delle situazioni di doppia residenza, il frazionamento del periodo d’imposta nei casi di trasferimento da uno Stato all’altro nel corso d’anno, come quello esaminato dall’Agenzia. Detta norma prevede, infatti, che «la persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all’altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L’assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell’altro Stato a decorrere dalla stessa data».

Sulla base di tale disposizione convenzionale le Entrate ritengono che nel caso di specie per il frazionamento del periodo di imposta si debba considerare il giorno del trasferimento del domicilio (inteso ai sensi dell’articolo 43 del Codice civile) dall’Italia alla Svizzera, a nulla rilevando la data di iscrizione della contribuente all’Aire, in quanto tale aspetto, avendo validità ai fini della normativa interna, «non ha alcun effetto sull’applicazione delle disposizioni contenute nel citato Trattato internazionale».

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