Ticket di licenziamento: nuova base di calcolo per il 2022.

L’INPS, con la circolare n. 26 ha definito, per l’anno in corso, l’importo di riferimento da utilizzare per il calcolo riguardante il ticket di licenziamento in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare, che il contributo in questione, per l’anno 2022, è pari ad € 557,92 (41% di € 1.360,77) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni.

Si aggiunge, anche, che l’obbligo di versamento è strettamente correlato al diritto teorico di accedere alla NASpI e pertanto, il lavoratore, in seguito all’interruzione, deve trovarsi in uno stato di disoccupazione involontario e quindi a seguito di:

  • licenziamento individuale per giusta causa, giustificato motivo oggettivo o soggettivo;
  • licenziamento disciplinare;
  • licenziamento intervenuto durante il periodo di prova;
  • licenziamento collettivo;
  • interruzione del rapporto di apprendistato per recesso del datore di lavoro al termine del periodo formativo.

Diversamente, per i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale, il ticket non sarà dovuto salvo nei casi di:

  • dimissioni per giusta causa;
  • dimissioni della lavoratrice madre (o dal lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità) intervenute durante il periodo tutelato di maternità;
  • risoluzione consensuale del rapporto nell’ambito della procedura di conciliazione preventiva e obbligatoria svolta presso l’ITL che prende avvio dalla comunicazione dell’intenzione del datore di procedere a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 7, L. n. 604/1966);
  • dimissioni presentate dal lavoratore nei 3 mesi successivi al trasferimento d’azienda per sostanziale modifica delle condizioni di lavoro;
  • risoluzione consensuale intervenuta in seguito ad una notevole variazione delle condizioni di lavoro derivante dal trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.

Per completezza d’informazione, si ritiene opportuno ricordare, che il ticket:

  • deve essere versato all’INPS con la contribuzione obbligatoria entro il giorno 16 del mese successivo al licenziamento in un’unica soluzione in quanto non è ammessa la rateazione;
  • deve essere esposto nella denuncia contributiva (UniEmens) corrispondente ovvero in quella relativa al mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
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