Telecomunicazioni: istituito il Fondo di solidarietà bilaterale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il decreto direttoriale del 4 agosto 2023, fa sapere che è stato istituito presso l’INPS il “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”, nel cui ambito di applicazione rientrano tutte le imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali I servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc); Imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; Imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle Imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.

Beneficiari del Fondo

Il Fondo ha lo scopo di attuare, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese rientranti nel campo di applicazione:

– finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell’Unione europea;

– prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;

– prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro;

– prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;

– assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successive cinque anni;

– -assicurare, in via opzionale, nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia oanticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.

Criteri e misure delle prestazioni

La misura dell’intervento è pari, per i lavoratori sospesi da lavoro, all’imponibile contributivo per il numero di ore o giornate destinate alla formazione, ridotta dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari, mentre la misura dell’intervento è pari alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR per i lavoratori in attività.

L’importo della prestazione integrativa è pari all’80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati utile per il calcolo del TFR, calcolata sulla media degli ultimi 12 mesi.

Il Fondo eroga assegno straordinario per il periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro ed il mese precedente quello di effettivo accesso alla pensione nel limite massimo di 60 mesi il cui valore è pari:

a. per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, all’importo del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro;

b. per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, all’importo del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

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