Studenti vittime di infortuni: come richiedere il sostegno economico

L’INAIL, nella circolare n. 49 del 14 novembre 2023, fornisce le istruzioni per il ricorso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative, a cui hanno accesso i familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per I percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative2.

Ambito operativo

L’ambito di operatività del Fondo riguarda gli infortuni:

1. avvenuti in data successiva al 1° gennaio 2018;

2. mortali o da cui sia derivata la morte dello studente o della studentessa;

3. accaduti in occasione o durante le attività formative, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico-sportive (giochi della gioventù).

Sono esclusi gli infortuni in itinere.

Importo del sostegno economico

L’importo del sostegno economico a carico del Fondo è erogato nel limite della dotazione annua del Fondo ed è determinato per ciascun infortunio mortale in euro 200.000,00.

La prestazione erogata dal Fondo non è soggetta a rivalsa e non limita l’ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente non è soggetto a tassazione in relazione alla natura e finalità dell’erogazione.

Domande di accesso al Fondo

Per l’accesso al sostegno economico a carico del Fondo, gli aventi diritto devono presentare domanda direttamente alla Sede Inail competente, individuata in base alla residenza/domicilio dello studente o della studentessa vittima dell’infortunio. In attesa del rilascio del servizio online, in corso di sviluppo, la domanda deve essere presentata con l’apposito modulo, direttamente alla Sede Inail competente, o inviata a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore, entro I seguenti termini:

1) infortuni accaduti dal 2 gennaio 2018 al 21 ottobre 2023: entro il 18 febbraio 2024

2) infortuni accaduti dal 22 ottobre 2023: entro novanta giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell’evento lesivo.

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