12 Ott Stralcio automatico dei debiti contributivi: come fare domanda per il ripristino entro il 10 novembre
Entro il 10 novembre gli iscritti alle gestioni INPS artigiani, commercianti, coltivatori diretti nonché alla Gestione separata che hanno beneficiato dello stralcio automatico delle cartelle esattoriali contenenti debiti contributivi possono presentare domanda all’INPS per ripristinare la loro posizione pensionistica.
Modalità di presentazione della domanda
Ogni domanda deve essere inoltrata utilizzando la modulistica differenziata a seconda della categoria di appartenenza:
– lavoratori iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, la domanda può essere inoltrata tramite il “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”, selezionando la voce “Ruoli/avvisi di addebito”
– lavoratori agricoli autonomi, la domanda può essere inoltrata tramite il “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, selezionando la voce “Avvisi di addebito”
– committenti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, la domanda può essere inoltrata tramite il “Cassetto previdenziale per committenti della Gestione Separata”, selezionando la voce “Altro” e allegando l’istanza stessa, o tramite PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente;
– liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, la domanda può essere inoltrata tramite il “Cassetto previdenziale Liberi professionisti”, selezionando la voce “Altro” e allegando l’istanza stessa, o tramite PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente.
Per il ripristino occorre indicare una delle seguenti motivazioni:
1. crediti oggetto di rateizzazione concessa dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973;
2. crediti oggetto di definizione agevolata;
3. crediti oggetto di contenzioso giudiziario (è necessario indicare la data del ricorso e il numero di registro generale);
4. crediti oggetto di atto di intimazione di pagamento dell’agente della riscossione (da allegare); 5. crediti oggetto di azioni esecutive da parte dell’agente della riscossione
L’INPS ha fornito le istruzioni operative con la circolare n. 86 del 10 ottobre 2023 con la quale l’Istituto sottolinea che le operazioni di riconteggio comprendono, oltre agli importi dovuti a titolo di contribuzione obbligatoria, anche quelli dovuti a titolo di sanzioni civili fino alla data di annullamento automatico, applicate secondo il regime applicato al momento dell’affidamento del credito all’agente della riscossione e riportato nella cartella di pagamento ovvero nell’avviso di addebito e calcolate con il tasso vigente alle predette date di annullamento.
Verifiche e pagamento
Completate le verifiche, riferite anche al requisito della prescrizione per effetto del rinvio operato dalla norma all’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, l’INPS notificherà all’interessato l‘esito della domanda in tempo utile per consentire il pagamento integrale degli importi dovuti a titolo di contributi e di sanzioni civili entro e non oltre il 31 dicembre 2023, in unica soluzione o in rate mensili di pari importo, senza aggravio di interessi di dilazione, utilizzando lo stesso mezzo previsto per la trasmissione della domanda.
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