Staffetta generazionale agevolata: criteri e requisiti.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 1 del 17 gennaio 2023, riprende la disciplina dell’articolo 12 ter del decreto legge n. 21 del 2022, con riferimento alla prestazione facoltativa, finanziata dal Fondo di solidarietà̀ per assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale. La misura riguarda i lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età̀ non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.

Condizione preclusiva è dunque l’assunzione contestuale di giovani con non più di 35 anni compiuti, cui deve essere assicurato un rapporto di lavoro di almeno 3 anni.

Il finanziamento è totalmente a carico del datore di lavoro che versa un contributo straordinario idoneo a coprire integralmente gli oneri finanziari e le minori entrate relative alla nuova tipologia di prestazione.

La circolare fornisce indicazioni utili a definire le condizioni e i criteri in base ai quali i fondi possono prevedere tra le ulteriori finalità̀ della propria disciplina, un regime di staffetta generazionale.

Parametri e criteri di applicazione

La previsione della prestazione della staffetta generazionale nell’ambito della disciplina di un fondo di solidarietà̀ bilaterale è facoltativa e non è soggetta a termini decadenziali. In caso di attivazione della misura l’accordo collettivo sottoscritto dalle parti sociali deve essere trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori Sociali – Divisione IV – per l’avvio dell’istruttoria e del procedimento amministrativo di istituzione o di modifica del Fondo di solidarietà̀ che si concluderà̀ con l’emanazione di apposito decreto.

I parametri fondamentali da inserire nell’eventuale accordo sottoscritto e che saranno oggetto di disamina nell’ambito del procedimento amministrativo sono:

– previsione in accordo della prestazione, che consiste, a norma di legge, nel versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni;

– previsione in accordo, nel quadro dei suddetti processi connessi alla staffetta generazionale, della necessità di un periodo minimo di assunzione pari a 3 anni dei lavoratori di età̀ non superiore ai 35 anni compiuti, in conformità̀ a quanto disposto dall’articolo 26, comma 9, lettera c bis), del decreto legislativo n. 148/2015;

– previsione in accordo, relativamente al finanziamento della prestazione, in conformità̀ al sopracitato articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015, che il finanziamento sia totalmente a carico del datore di lavoro e non del Fondo con un contributo straordinario idoneo a coprire integralmente gli oneri finanziari e le minori entrate relativi alla nuova tipologia di prestazione.

Modalità̀ applicative

L’assunzione del giovane lavoratore dovrà avvenire con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato, nel rispetto degli ordinari limiti anagrafici.

L’assunzione deve essere contemporanea alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore prossimo alla pensione. E’ ammesso che alcuni lavoratori ai quali mancano non più di 36 mesi al raggiungimento della pensione di vecchiaia o anticipata riducano volontariamente il proprio orario di lavoro giornaliero, consentendo l’assunzione di giovani under 35. In tal caso rimarrebbero garantite le condizioni necessarie alla staffetta generazionale, ovvero l’assunzione del giovane lavoratore e la tutela previdenziale di quello prossimo al pensionamento.

La staffetta generazionale può essere attuata solo se la riduzione dell’orario di lavoro è frutto di un accordo scritto con il lavoratore prossimo alla pensione, reso edotto della disciplina applicabile al rapporto di lavoro “trasformato”. La retribuzione e la relativa contribuzione del lavoratore che compie tale scelta vengono riparametrati al nuovo orario di lavoro e la contribuzione venuta a mancare trova copertura nell’ambito della nuova prestazione.

Condividi l'articolo su:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.