Somministrazione a termine e stagionalità: deroghe e criteri.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto, con la nota n. 716 del 26 aprile 2023, pubblicato sul portale istituzionale il 9 maggio 2023, a fornire alcuni chiarimenti rispetto alla possibilità per un’agenzia di somministrazione può somministrare lavoratori per attività stagionali con le specifiche deroghe previste dal Capo III del Testo unico dei contratti (D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.) ed in ossequio all’art. 52 del CCNL di settore.

Disciplina vigente in materia

In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina con esclusione delle disposizioni vigenti in materia di stop and go, numero complessivo di contratti a termine e diritti di precedenza.

La somministrazione di lavoratori stagionali potrà avvenire nel rispetto della restante disciplina contenuta nel Capo III del D.Lgs. n. 81/2015 (“Lavoro a tempo determinato”) e, ovviamente, del Capon IV (“Somministrazione di lavoro”).

Deroghe per le attività stagionali

Con riferimento alle c.d. deroghe numeriche, salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei contratti.

I contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulate dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria possono intervenire in deroga su tale disciplina.

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