Sgravio contributivo lavoratrici madri: le regole per la corretta applicazione.

Con il messaggio 9 novembre 2022, n. 4042 l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti per la corretta applicazione dell’esonero contributivo I.V.S. riconosciuto alle lavoratrici madri che rientrano nel posto di lavoro dopo aver fruito del periodo di congedo obbligatorio.

L’esonero è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2022 che, all’art. 1, comma 37, prevede, per il solo anno 2022, l’esonero del 50 per cento dei contributi previdenziali posti a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro.

Già con la circolare n. 102 del 19 settembre 2022 l’Istituto ha fornito una interpretazione estensiva di quanto sopra ed ha ritenuto che il predetto esonero anche qualora il rientro effettivo sul posto di lavoro della lavoratrice avvenga dopo la fruizione del periodo di astensione facoltativa e dopo il periodo di interdizione post partum, purché tali periodi siano fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio ed il rientro avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

I chiarimenti INPS

Con il messaggio n. 4042/2022 viene chiarito che qualora vi sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione per maternità le eventuali successive fruizioni di periodi di congedo parentale sono irrilevanti ai fini del decorso dell’anno in cui si ha diritto all’applicazione dell’esonero in trattazione. Viceversa, gli eventuali eventi che posticipino il rientro effettivo al lavoro, quali ferie, malattia, permessi retribuiti, ecc. e si pongano quindi senza soluzione di continuità con il congedo obbligatorio spostano in avanti la data di decorrenza dell’esonero sempre purchè il rientro avvenga entro il 31 dicembre 2022. Occorre però precisare che gli eventi che hanno posticipato il rientro non danno titolo all’esonero contributivo durante il loro decorso.

Cumulabilità dell’esonero

Una importante precisazione fornita dal messaggio n. 4042/2022 concerne la cumulabilità dell’esonero in esame anche con quello del 2% riconosciuto (a determinate condizioni) ai lavoratori dipendenti e che viene calcolato, comunque con riferimento all’intera contribuzione.

Per esempio, “laddove la quota di contribuzione a carico della lavoratrice sia pari al 9,19 per cento, questa, in forza dell’esonero IVS di cui all’articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022 potrà essere ridotta – per le sole mensilità di vigenza del predetto esonero – di 0,8 punti percentuali, ossia potrà essere determinata per un ammontare pari a 8,39 punti percentuali. Al riguardo, si rammenta che, per i mesi da luglio a dicembre 2022, il citato esonero IVS è innalzato a 2 punti percentuali, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. decreto Aiuti-bis); di conseguenza, in relazione alle suddette mensilità, la contribuzione potrà essere determinata per un ammontare pari a 7,19 punti percentuali. Sulla medesima quota di contribuzione a carico della lavoratrice pari al 9,19 per cento potrà essere applicata, a decorrere dalla data del rientro effettivo in servizio, anche la riduzione in trattazione pari al 50 per cento.”

L’esonero opera nei confronti della lavoratrice e non interessa la contribuzione a carico del datore di lavoro, pertanto, esso non costituisce aiuto di Stato e non è soggetto ad autorizzazione comunitaria.

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