Sgravio contributivo a favore delle aziende del settore turismo.

L’INPS, con la circolare n. 140 del 21 settembre 2021, ha fornito le prime istruzioni operative per l’applicazione dello sgravio spettante ai datori di lavoro dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare, che l’esonero del versamento dei contributi previdenziali è fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale COVID-19 già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. Si aggiunge, altresì, che la misura spetta anche nelle ipotesi in cui l’azienda ricorra all’utilizzo di trattamenti di integrazione salariale con causale differente da quelle legate all’emergenza da COVID-19.

Inoltre, si ritiene opportuno specificare, che l’esonero è cumulabile a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi. Tuttavia, non è possibile fruire dell’esonero in trattazione per i lavoratori per i quali si sta fruendo del c.d. incentivo “Iolavoro”, in quanto quest’ultimo risulta cumulabile solo con le specifiche agevolazioni dettagliate nei decreti direttoriali ANPAL n. 52 e n. 66 del 2020.

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