Settore Terziario: siglato “accordo ponte”.

Con il Protocollo 12 dicembre 2022 Confcommercio Imprese per l’Italia con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, nell’ambito delle trattative per il rinnovo del contratto, hanno concordato l’erogazione di un importo una tantum e di un’ulteriore somma a titolo di anticipazione su futuri aumenti contrattuali.

Una tantum

Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 2020-2022, verrà corrisposto un importo una tantum pari a € 350,00 (al 4° livello e riparametrato sugli altri livelli di inquadramento).

Tale importo verrà erogato in due tranches: € 200,00 con la retribuzione di gennaio 2023 e € 150,00 o con la retribuzione di marzo 2023, nei seguenti importi riparametrati per ogni livello:

LivelliImporti
Dal 1.1.2023Dal 1.3.2023
1Q347,22260,42
1312,78234,58
2270,56202,92
3231,25173,44
4200,00150,00
5180,69135,52
6162,22121,67
7138,89104,17
Op. di vendita 1188,79141,60
Op. di vendita 2158,50118,88

Gli importi saranno erogati pro-quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022. A tal fine non saranno conteggiati i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia stata erogata una retribuzione a norma di legge e di contratto; saranno computati, invece, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Gli importi non saranno utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.

Anticipazioni

L’accordo stabilisce infine, a decorrere dal 1° aprile 2023, l’erogazione di una somma pari a € 30,00 mensili (al 4° livello e riparametrata sugli altri livelli di inquadramento) da intendersi come incremento dei minimi a titolo di acconto assorbibile da futuri aumenti contrattuali.

LivelliAcconto
1Q52,08
146,92
240,58
334,69
430,00
527,10
624,33
720,83
Op. di vendita 128,32
Op. di vendita 223,78

Tali importi potranno essere assorbiti in base alle previsioni contenute all’art. 216 del CCNL.

Norme comuni

Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale entrambe le erogazioni previste nel Protocollo verranno riconosciute sulla base dei criteri di proporzionalità.

Decorrenza

L’accordo ponte decorre dal 1° gennaio 2023.

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