Settore Servizi assistenziali – Anaste: rinnovato il CCNL.

In data 27 dicembre 2022, Anaste, con Ciu-unionquadri, Snalv-Confsal, Confsal, CSE, CSE sanità, CSE Fulscam e Confelp, hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti Anaste, che decorre dal 1° gennaio 2020 e scade il 31 dicembre 2022.

Classificazione del personale

Viene introdotto il 3° livello super. Rientrano in questo livello i lavoratori che svolgono attività esecutive di natura assistenziale presso il domicilio dell’utente o presso strutture residenziali e semiresidenziali purché in possesso di attestati o qualifiche rilasciati al termine di corsi di formazione professionale autorizzati ai sensi della legge.

Una tantum

A copertura del periodo 1° gennaio 2020 – 27 dicembre 2022 spetta un importo a titolo di una tantum pari a € 300,00 da corrispondersi in 15 tranche mensili di pari importo decorrenti dalla data di sottoscrizione del CCNL.

Minimi tabellari

Gli importi mensili della retribuzione tabellare a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono i seguenti:

LivelloImporti mensili
Quadri2.014,24
101.864,82
91.790,45
81.673,30
71.657,55
61.604,06
51.547,98
41.477,10
3S1.442,05
31.406,99
21.314,48
11.224,94

N.d.R. Si fa presente che i minimi di partenza sui quali è stato calcolato l’aumento retributivo stabilito dalle Parti sono comprensivi dell’importo della quattordicesima mensilità, secondo il meccanismo stabilito dal CCNL 12 aprile 2017.

Scatti di anzianità

Il valore dello scatto di anzianità per il livello 3S di nuova introduzione è pari a € 27,63.

Indennità professionale per gli infermieri

Ai lavoratori del 6° livello in possesso del titolo di infermiere professionale spetta un’indennità pari a € 155,00 mensili.

L’indennità in parola – da corrispondere per 12 mensilità – è assorbibile fino a concorrenza in ipotesi di eccedenza del trattamento retributivo individuale del personale interessato.

Mansioni

Salvo il caso di sostituzione di lavoratore assunto con diritto alla conservazione del posto, l’assegnazione diviene definitiva dopo un periodo di svolgimento delle mansioni superiori di oltre 6 mesi.

Orario di lavoro

L’orario normale di lavoro è pari a 38 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giornate lavorative, con assorbimento dei permessi per ex festività.

All’interno del singolo complesso aziendale o di unità produttiva potranno coesistere differenti forme di distribuzione dell’orario anche giornaliero su base individuale o di turnazione, avuto riguardo alle specifiche esigenze dei servizi resi all’utenza o di specifici requisiti necessari a livello aziendale o richiesti a livello regionale.

L’orario di lavoro può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali, prevedendosi orari superiori o inferiori alle 38 ore, con un minimo di 32 e un massimo di 44 ore settimanali per periodi fino ad un massimo di 6 settimane consecutive nell’anno.

In tale regime, il maggiore orario prestato non dà diritto a compenso per lavoro straordinario.

Malattia

Conservazione del posto

In caso di malattia, i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni continuativi in un anno solare, calcolati a ritroso dall’ultimo evento morboso.

Il lavoratore può essere licenziato se nell’arco del triennio precedente l’ultimo evento morboso abbia cumulato assenze, frazionate e intermittenti corrispondenti a un numero di certificati medici non inferiori a 10, per un periodo complessivo superiore a 140 giorni.

Sono esclusi dal computo del periodo di comporto la malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in ipotesi di infezione da COVID-19, i day hospital, i giorni di ricovero ospedaliero comprensivo dei conseguenti giorni di prognosi, i giorni di assenza per malattia dovuti a sclerosi multipla o necessari alla somministrazione al lavoratore di terapie salvavita (emodialisi, chemioterapie, ecc.), o quelli di assenza dovuti alle conseguenze direttamente collegate alla somministrazione di dette terapie, purché debitamente ed adeguatamente certificati, nello specifico.

Il lavoratore ha diritto, a richiesta e per patologie gravi, ad un periodo di aspettativa non retribuita della durata di 140 giorni.

Trattamento economico

L’azienda corrisponderà ai lavoratori un’indennità pari al 90% della retribuzione giornaliera per il primo evento morboso di ciascun anno solare e un’indennità pari al 75% della retribuzione con riferimento al secondo evento morboso di ciascun anno solare.

È prevista un’indennità a carico dell’azienda pari al 100% della retribuzione giornaliera nelle seguenti ipotesi, purché debitamente ed adeguatamente certificati:

a. ricovero ospedaliero (comprensivo dei conseguenti giorni di prognosi);

b. day-hospital;

c. emodialisi;

d. patologie gravi, di natura cardiovascolare e cerebrale;

e. patologie oncologiche;

f. sclerosi multipla o progressiva;

g. patologie gravi e continuative, che comportino terapie salva-vita periodiche;

h. malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in ipotesi di infezione da COVID-19;

i. eventi di malattia con prognosi iniziale non inferiore a 3 giorni.

Inoltre, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore il seguente trattamento:

– dal 4° al 20° giorno, un’integrazione dell’indennità posta a carico dell’INPS, sino a concorrenza dell’80% della retribuzione giornaliera;

– dal 21° giorno e sino al raggiungimento del periodo di comporto, un’integrazione dell’indennità posta a carico dell’INPS sino a concorrenza del 100% della retribuzione giornaliera.

Nessuna indennità o integrazione è riconosciuta al lavoratore nei seguenti casi:

– a partire dal 5° evento di malattia compreso, per ciascun anno di calendario (1° gennaio-31 dicembre) ad eccezione delle ipotesi di day hospital, ricovero ospedaliero, patologie oncologiche, sclerosi multipla o progressiva o giorni di assenza per malattia necessari alla somministrazione al lavoratore di terapie salvavita (emodialisi, chemioterapie, ecc.), o quelli di assenza dovuti alle conseguenze direttamente collegate alla somministrazione di dette terapie, debitamente e adeguatamente certificati nello specifico;

– nelle ipotesi in cui, a fronte di accertamenti compiuti dagli Enti ed Istituzioni competenti, tali ultimi non riconoscano alcuna indennità allo stesso lavoratore o la riconoscano in misura ridotta;

– ove l’assenza sia ritenuta ingiustificata all’esito di regolare esperimento della procedura disciplinare ai sensi dell’art. 91 del CCNL;

– nei casi in cui il lavoratore abbia richiesto di usufruire di aspettativa non retribuita per malattia, disciplinata dall’art. 64 del CCNL.

Diritto allo studio

I lavoratori possono usufruire di permessi per un massimo di 170 ore annue pro-capite, utilizzabili annualmente dal 3% del personale in servizio (e comunque da almeno una unità) per il conseguimento del titolo della scuola dell’obbligo, nonché per la frequenza necessaria a corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea o di corsi universitari promossi da università pubbliche o private legalmente riconosciute, e dal 10% del personale che intenda frequentare corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale (compresi i corsi per l’acquisizione dei crediti formativi).

Nelle istituzioni che occupano fino a 50 dipendenti il diritto ai permessi è riconosciuto a 2 lavoratori, non contemporaneamente, nel corso dell’anno.

Permessi per lavoratrici vittime di violenza

Alle lavoratrici inserite in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali dai centri antiviolenza o dalle case rifugio è riconosciuto il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco di 3 anni.

Durante tale periodo, le lavoratrici avranno diritto a percepire una retribuzione pari al 100% delle voci fisse e continuative ed il periodo sarà coperto da contribuzione figurativa e computato ai fini dell’anzianità di servizio compresa la maturazione delle ferie, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto.

Aspettativa per motivi personali

Al lavoratore con anzianità di servizio di almeno un anno, l’Istituto può concedere – a richiesta e per gravi o comprovate necessità personali o in caso di malattia di familiari – un periodo di aspettativa non retribuito e senza decorrenza di anzianità ad alcun effetto fino a un massimo di 140 giorni nell’arco di vigenza contrattuale.

Il numero massimo di lavoratori ai quali può essere concessa l’aspettativa in parola non può superare il 3% del totale degli occupati nell’azienda.

Preavviso

Per il livello 3S di nuova istituzione il preavviso di licenziamento o di dimissioni è fissato in 30 giorni di calendario.

Apprendistato professionalizzante

Qualifiche ammesse

Il contratto di apprendistato è disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015 e dalle norme che seguono. Possono essere assunti con questa tipologia di contratto i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, per l’acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nei livelli da 1 a 10 del CCNL (a partire dal 17° anno di età in caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge n. 53/2003).

Il contratto di apprendistato è escluso per i seguenti profili professionali: medico, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista; psicologo, operatore socio-sanitario e ogni altra professione o attività per la quale sia richiesto uno specifico percorso formativo una procedura abilitante o iscrizione ad albo professionale.

Condizioni di applicabilità

I datori di lavoro non potranno assumere nuovi apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori, il cui periodo di apprendistato sia già venuto a scadere nei 36 mesi precedenti. A tal fine, sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.

Limiti numerici

Il numero massimo di apprendisti assumibili è del 100% dei qualificati/specializzati in forza, nelle strutture fino a 9 dipendenti, ed il rapporto di 3 apprendisti ogni 2 qualificati nelle strutture maggiori. Nelle strutture senza qualificati/specializzati o con meno di 3, sono ammessi fino a 3 apprendisti.

La durata del rapporto di apprendistato è la seguente:

LivelliDurata (mesi)
1, 2, 3, 3S, 4 e 512
6, 7, 8, 9 e 1032

N.d.R. Si fa presente che nella parte relativa alle retribuzioni il testo fa riferimento a durate diverse (32 e 36 mesi).

Il periodo di apprendistato eventualmente effettuato presso altri datori di lavoro sarà computato ai fini del completamento del periodo prescritto, purché si riferisca alle stesse attività, e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.

I periodi di apprendistato svolti nell’ambito dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si sommano con quelli dell’apprendistato professionalizzante, fermi restando i limiti massimi di durata.

l periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, nonché in caso di congedo parentale di durata superiore a 30 giorni.

Il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini della maturazione degli scatti di anzianità.

Retribuzione

Il trattamento economico è pari alle seguenti percentuali del minimo contrattuale conglobato:

Livelli/DurataRetribuzione (%)
1, 2, 3, 3S, 4 e 5
– primi 20 mesi90
– dal 21° mese95
6, 7, 8, 9 e 10
– primi 28 mesi90
– dal 29° mese95

Malattia

In caso di assenza per malattia durante il periodo di apprendistato, l’apprendista avrà diritto, oltre al trattamento a carico dell’Ente, a quello riservato al personale qualificato.

Preavviso

Il preavviso al termine del contratto è stabilito in 15 giorni di calendario.

Attività formativa

Il monte ore di formazione interna o esterna è stabilito secondo i percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati al CCNL.

Lavoro a termine

Ipotesi ammesse

L’assunzione con contratto a tempo determinato è consentita per le causali di cui al D.Lgs. n. 81/2015, per un periodo massimo di 24 mesi (*), prorogabile 4 volte nei 24 mesi.

Periodo di prova

Possono essere previsti i seguenti periodi di prova, in relazione alla durata del rapporto:

– 15 giorni, per contratti di durata fino a 6 mesi;

– 30 giorni, per contratti di durata superiore.

Diritto di precedenza

Il lavoratore con contratto a tempo determinato avrà precedenza – a parità di requisiti, mansioni, livello di inquadramento ed abilitazioni conseguite – ai fini dell’assunzione del dipendente a tempo indeterminato, ove tale ultimo abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi e per le sole assunzioni effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi.

Limiti percentuali

Il numero di lavoratori che possono essere assunti con contratto a tempo determinato è pari al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato, con esclusione di contratti conclusi per l’avvio di nuove attività, per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro, nonché dei contratti a tempo determinato sottoscritti con personale di età superiore a 50 anni.

Il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e in somministrazione a tempo determinato, non potrà eccedere, su base annua, cumulativamente, il limite del 30% della pianta organica, fatta eccezione per i contratti conclusi in avvio di nuove strutture, nuclei, reparti o servizi o per sostituzione di lavoratori assenti, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, o in ipotesi di utilizzo di lavoratori con età anagrafica eccedente i 50 anni, nonché nell’ipotesi di rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni o tra enti e fondazioni di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica tecnologica di assistenza tecnica o di coordinamento e direzione della stessa.

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(*) Nei contratti fino a 12 mesi la causale non è richiesta.

Contratto di somministrazione

Il lavoro somministrato a tempo indeterminato è ammesso nella misura del 3% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.

Il lavoro somministrato a tempo determinato è ammesso entro il limite del 12% annuo dell’organico a tempo indeterminato, fatta eccezione per i contratti conclusi in avvio di nuove attività o per sostituzione di lavoratori assenti, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, o in ipotesi di utilizzo di lavoratori con età anagrafica eccedente i 50 anni.

Il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e in somministrazione a tempo determinato, non potrà eccedere, su base annua, cumulativamente, il limite del 30% della pianta organica, fatta eccezione per i contratti conclusi in avvio di nuove strutture, nuclei, reparti o servizi o per sostituzione di lavoratori assenti, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, o in ipotesi di utilizzo di lavoratori con età anagrafica eccedente i 50 anni, nonché nell’ipotesi di rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni o tra enti e fondazioni di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica tecnologica di assistenza tecnica o di coordinamento e direzione della stessa.

Lavoro agile

Il CCNL introduce la disciplina del lavoro agile.

Decorrenza

Il nuovo CCNL decorre dal 1° gennaio 2020 e scade il 31 dicembre 2022.

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