Settore fiori, verde e piante ornamentali: nuovo CCNL.

Ancef e Fisascat-Cisl, Flai-Cgil e Uiltucs-Uil, hanno diffuso la stesura definitiva del CCNL per i dipendenti da aziende esercenti la lavorazione, il commercio, il trasporto, l’esportazione e l’importazione all’ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali, così come rinnovato in data 30 marzo 2023.

Minimi tabellari

A seguito dell’aumento di € 120 per il 3° livello suddiviso in € 40 dal 1° gennaio 2023, € 20 dal 1° gennaio 2024, € 30 dal 1° gennaio 2025 ed € 30 dal 1° gennaio 2026, i nuovi importi della retribuzione base sono i seguenti:

LivelliImporti mensili
Dal 1.1.2023dal 1.1.2024dal 1.1.2025dal 1.1.2026
Q2.563,882.597,972.649,112.700,25
1S2.339,012.369,312.414,762.460,21
12.081,122.107,182.146,272.185,36
21.832,611.854,581.887,531.920,48
31.712,571.732,571.762,571.792,57
41.583,741.601,621.628,441.655,26
51.510,301.526,971.551,971.576,97
61.418,041.433,191.455,921.478,65

La retribuzione deve essere corrisposta entro il 10 del mese successivo a quello della prestazione.

Indennità di vestiario

Dal 1° gennaio 2023 l’indennità di vestiario è elevata a € 30 per anno solare o per stagione.

Flessibilità

Il regime di flessibilità non potrà superare le 240 ore annue (45 ore per singola settimana).

A fronte della prestazione di ore aggiuntive, agli operai a tempo indeterminato sarà riconosciuta, entro 6 mesi dalla programmata flessibilità, in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. Nel caso nei 6 mesi non avvenisse il recupero delle ore eccedenti, le stesse saranno liquidate con la prima retribuzione dopo il 6° mese. Per gli operai a tempo determinato il recupero delle prestazioni di ore aggiuntive dovrà avvenire entro la scadenza di contratto e nel caso di mancato recupero le ore residue saranno liquidate con l’ultima retribuzione.

Nel caso di applicazione della flessibilità, è riconosciuta per ogni ora lavorata oltre quelle contrattuali settimanali, un’indennità di disagio pari al 10% in giorno feriale e al 15% in giorno prefestivo.

Ferie

Vengono disciplinate le ferie solidali.

Malattia

L’aspettativa non retribuita è elevata a 300 giorni (120 + 180) per tutte le terapie che richiedano cure salvavita certificate.

Maternità

In caso di patologie certificate, che richiedano assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali con le relative terapie, patologie oncologiche, cura per problemi psicologici, disturbi dell’apprendimento:

– il congedo parentale per cura del figlio è elevato a 14 anni di vita del figlio;

– gli 8 giorni per malattia del figlio 2 saranno retribuiti.

Diritto allo studio

Le 150 ore annue di permessi retribuiti sono fruibili anche per esami per il diploma di scuola di 2° grado e di laurea.

Permessi

Per i beneficiari delle misure di cui alla legge n. 104/92, sono previste ulteriori 8 ore di permesso retribuito per l’assistenza a genitori non autosufficienti.

Per l’assistenza a parenti fino al 2° grado o al coniuge/convivente more uxorio sono previsti 8 giorni di permesso non retribuito.

Le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione per violenza di genere hanno diritto, se a tempo indeterminato, ad una astensione dal lavoro per 6 mesi e, se a termine, alla riassunzione per i successivi 3 anni all’evento.

Assistenza integrativa – Quadri

Dal 1° gennaio 2024 è stabilita un’assistenza sanitaria integrativa a carico Qu.A.S.

Apprendistato professionalizzante

La durata dell’apprendistato per il 5° livello è stabilita in 27 mesi. L’inquadramento ed il conseguente trattamento economico sarà al 6° livello per i primi 12 mesi e al 5° livello il 2° periodo.

In caso di malattia, spetta il trattamento previsto per i qualificati.

Decorrenza

Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2026.

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