Scuole materne private: siglato il rinnovo del CCNL.

In data 1° marzo 2023, la Fism e Flc-Cgil, Cisl-Scuola UIL-Scuola Rua e Snals-Confsal, hanno siglato il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle scuole materne non statali, a completamento della pre-intesa del 30 giugno 2022. UIL-Scuola Rua e Snals-Confsal (non firmatarie della pre-intesa) precisano di sottoscrivere il rinnovo al fine di tutelare i lavoratori.

Campo di applicazione

Il campo di applicazione viene esteso agli enti del Terzo Settore.

Periodo di prova

La durata massima per i livv. 7 e 8 è elevata a 150 giorni lavorativi.

Una tantum

Viene confermato quanto stabilito dalla pre-intesa 30 giugno 2022 e si precisa che l’una tantum è proporzionata ai mesi di effettivo lavoro prestato nei periodi di riferimento (le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero) e che comprende l’incidenza sul T.F.R.

Minimi tabellari

Sono confermati gli importi stabiliti dalla pre-intesa 30 giugno 2022.

Salario di anzianità

Viene confermato quanto stabilito dalla pre-intesa 30 giugno 2022 e si specificano gli importi spettanti sulla base della data di assunzione:

– assunti prima del 31.12.2018: € 27,00 dal 31 dicembre 2018 ed € 15,00 dal 1° settembre 2023;

– assunti dal 1.9.2019 al 31.8.2023: € 15,00 dal 1° settembre 2023.

Orario di lavoro

Per il solo personale docente della scuola dell’infanzia di liv. 6, fermo restando l’orario di 32 ore settimanali, può essere richiesto di svolgere fino a 100 ore aggiuntive per anno scolastico, col massimo di 4 ore aggiuntive a settimana. Le ore aggiuntive sono recuperate nei periodi di sospensione della didattica come permessi giornalieri retribuiti, con le seguenti modalità:

– orari su 5 giorni: 22 giorni;

– orari su 6 giorni: 26 giorni.

I permessi sono riproporzionati in base alle ore aggiuntive effettivamente svolte.

Le Parti si riservano peraltro di disciplinare l’orario aggiuntivo e i permessi aggiuntivi del personale docente con apposita sequenza contrattuale.

Malattia

In caso di malattia, i lavoratori hanno diritto alla conservazione del posto per assenza continuativa fino a 180 giorni e a 365 giorni per assenze anche non continuative e dovute anche ad eventi morbosi diversi nell’arco di 3 anni.

Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore del termine ultimo di comporto entro 20 giorni dalla scadenza.

Superati detti periodi, il lavoratore può chiedere una aspettativa non retribuita fino a 6 mesi (fino a 12 mesi nel caso di malattie fortemente invalidanti).

Welfare contrattuale

Viene confermato quanto stabilito dalla pre-intesa 30 giugno 2022.

Lavoro a termine

Esclusi i contratti inferiori a 12 giorni, il contratto deve essere stipulato per iscritto.

Durata

La durata massima del contratto è di 36 mesi, in presenza di almeno una delle causali previste dal D.Lgs. n. 81/2015, mentre il CCNL individua, inoltre, le seguenti causali contrattuali:

– assistenza a bambini diversamente abili e/o che necessitano di particolari cure e attenzioni (liv. 4 lett. B dell’Area II);

– sostegno agli alunni con disabilità certificata, nel caso in cui non siano disponibili docenti specializzati;

– svolgimento di mansioni educative e/o didattiche, nel caso in cui gli assunti siano privi di abilitazione o titoli di cui all’art. 14, D.Lgs. n. 65/2017, nei termini di cui all’art. 21.2 del CCNL.

Oltre tale termine, è ammesso il patto in deroga di 12 mesi presso l’ITL.

La durata massima è di 60 mesi complessivi per le seguenti assunzioni:

– sostituzione con diritto alla conservazione del posto presso lo stesso ente (anche con più contratti a termine);

– assistenti nel liv. 4 lett. B dell’Area II;

– insegnanti di sostegno privi di specializzazione.

È ammesso il contratto a termine nel caso di carenza di personale abilitato o di personale educativo in possesso dei titoli di cui all’art. 14, D.Lgs. n. 65/2017. Per i docenti non abilitati il contratto può essere reiterato oltre i 36 mesi, per altri 24 mesi, in attesa del conseguimento dell’abilitazione.

Proroga e continuazione

Con il consenso del lavoratore, sono ammesse fino a 4 proroghe e se la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi.

Se il rapporto continua dopo la scadenza del termine, al lavoratore spetta una maggiorazione della retribuzione globale per ogni giorno di continuazione pari al 20% fino al 10° giorno e del 40% dall’11° giorno. Se il rapporto continua dopo il 30° giorno (contratti fino a 6 mesi) o dopo il 50° giorno (contratti superiori), il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla scadenza di detti termini.

Limiti percentuali

Possono essere stipulati contratti a termine in numero pari al 30% arrotondato all’unità superiore, degli occupati a tempo indeterminato o con apprendistato, in forza al momento dell’assunzione (con un minimo di 2).

Sono esenti dal limite le assunzioni a termine nella fase di avvio di nuove attività per 12 mesi, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per attività stagionali, per lavoratori con più di 50 anni, per personale docente senza abilitazione, per periodi fino a 7 mesi, per lavoratori di liv. 4 lett. B dell’Area II; per insegnanti di sostegno senza specializzazione.

Successione di contratti

Qualora il lavoratore sia riassunto a termine entro 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o di 20 giorni (contratti superiori), il nuovo contratto si trasforma a tempo indeterminato.

Possono non esserci intervalli temporali tra successioni di contratti a termine quando stipulati per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto o in caso di attività stagionali.

Periodo di prova

La durata del periodo di prova è pari, in giorni lavorativi, ad 1/4 della durata del contratto.

Attività stagionali

Le attività svolte a luglio e agosto comunque denominate (per es. centri estivi, grest, colonie, ludoteche, ecc.) hanno le caratteristiche della stagionalità.

Le attività dei centri estivi non sono attività scolastiche ricorrenti, ma servizi di accoglienza, sorveglianza e ludici; l’estensione della durata del periodo dei servizi dei centri estivi è affidata alla contrattazione di 2° livello. I lavoratori assunti per detti servizi sono lavoratori stagionali.

La contrattazione di 2º livello può prevedere un salario aggiuntivo per il personale docente volontario nei centri estivi.

I docenti in forza presso l’istituto che manifestano la volontà di prestare servizio nei centri estivi, hanno diritto di precedenza nell’assegnazione dell’attività estiva e le competenze si intendono aggiuntive a quelle ordinarie. Agli stagionali si applica inoltre il diritto di precedenza ex art. 24, D.Lgs. n. 81/2015.

Il periodo di prova è di 6 giorni lavorativi.

Ai contratti stagionali non si applica il limite di durata dei contratti a termine e possono essere rinnovati o prorogati in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015.

Diritto di precedenza

Il dipendente che nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso lo stesso Ente, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi nell’anno scolastico precedente, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato o determinato effettuate entro i 12 mesi successivi con riferimento alla qualifica, al livello e alle mansioni già espletate.

Il diritto di precedenza si esercita entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto e si estingue entro 1 anno dalla cessazione del rapporto.

Per gli assistenti di bambini diversamente abili e/o che necessitano di particolari cure e attenzioni e per gli insegnanti di sostegno senza specializzazione, il diritto di precedenza vale per qualsiasi incarico accessibile in base alle qualifiche/abilitazioni possedute.

Contratto di somministrazione

Il limite dei contratti stipulabili è pari al 20% dei dipendenti della scuola al momento della fornitura, per trimestre.

Per la vigenza del CCNL 2021-2023 il contratto è applicabile anche al personale educativo e docente: alla scadenza del CCNL ed in caso di mancato avvio per il suo rinnovo, l’istituto cesserà la sua applicazione al 31 agosto 2024.

Lavoro a tempo parziale

È ammessa la stipulazione di contratti a tempo parziale per prestazioni di durata inferiore rispetto a quella ordinaria. Per il personale docente delle scuole dell’infanzia titolare di sezione e per il personale educativo degli asili nido è ammesso esclusivamente il part-time orizzontale.

L’instaurazione del rapporto deve risultare da atto scritto, con indicazione dell’orario di lavoro e della sua distribuzione.

Al personale docente, con orario non inferiore al 20% (50% fino al 31 agosto 2023) dell’orario normale (32 ore settimanali), può essere richiesto un prolungamento dell’orario settimanale con quantità riproporzionata alla sua percentuale di part-time.

Le ferie e i riposi compensativi vengono fruiti con le stesse quantità e modalità del personale a tempo pieno.

In caso di nuove assunzioni nella stessa mansione, il lavoratore part-time ha diritto prioritariamente al completamento o a un’estensione del suo orario.

Il lavoratore che abbia richiesto la trasformazione in contratto part-time ha diritto di precedenza, come strumento di completamento del suo orario, anche al reimpiego su nuove assunzioni.

Con contratto individuale è ammessa la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.

Sono consentite prestazioni di lavoro supplementare rispetto all’orario ridotto concordato fino al raggiungimento dell’orario normale contrattuale, retribuite con la maggiorazione del 15% della retribuzione globale di fatto, comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

Sono altresì consentite prestazioni di lavoro straordinario.

A fronte di oggettive esigenze produttive o organizzative, nel contratto individuale è ammessa la stipulazione, con 2 giorni lavorativi di preavviso, di clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione o alla variazione in aumento della sua durata.

La revoca al consenso alle clausole elastiche è ammessa alle condizioni previste dal CCNL.

Previdenza complementare

È prevista l’adesione volontaria dei lavoratori, anche a tempo determinato, al Fondo Espero.

La contribuzione è pari alle seguenti aliquote della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.:

– 1% a carico del lavoratore (o importo maggiore a sua scelta);

– 1% a carico della scuola.

È prevista inoltre la destinazione del 100% del T.F.R. in corso di maturazione al momento dell’adesione (50% del T.F.R. per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria ante 29 aprile 1993).

Se il lavoratore sospende il versamento della sua quota, viene sospeso il versamento anche della quota a carico scuola (mentre resta fermo l’accantonamento del T.F.R.).

Viene confermato che, laddove il contratto non sia rinnovato, per gli anni 2024 e seguenti, ai lavoratori che hanno aderito al Fondo Espero si applicheranno le disposizioni dell’art. 54 del CCNL

Decorrenza

Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023.

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