Rifugiati assunti da cooperative: istanza di sgravio.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stabilisce i criteri di assegnazione del contributo in favore delle cooperative sociali che assumono persone alle quali e’ stato riconosciuto lo status di protezione internazionale.

Natura dello sgravio

Il contributo è riconosciuto sotto forma di esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 350 euro mensili, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

L’esonero si applica alle nuove assunzioni di persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, alle quali e’ stato riconosciuto lo status di protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016.

Domanda di esonero

Il lavoratore a cui è stata riconosciuta la protezione internazionale deve produrre alla cooperativa sociale presso cuii vi e’ stata l’assunzione nell’anno 2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato copia del certificato attestante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria, a seguito della decisione positiva sulla domanda di riconoscimento, ovvero, qualora gia’ in possesso, copia del permesso di soggiorno attestante il possesso di una delle due forme di protezione internazionale riconosciuta.

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