Riforma dello sport: in vigore il decreto correttivo bis

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo della riforma del lavoro sportivo, decreto legislativo n. 120 del 29 agosto 2023.

Definizione di lavoratore sportivo

Si definisce lavoratore sportivo chi, nel settore sia professionistico che dilettantistico, esercita l’attività sportiva ricevendo un corrispettivo: l’atleta, l’allenatore l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportive, il preparatore atletico, il direttore di gara,

Rientra nella definizione di lavoratore sportivo anche ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Le associazioni e società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi, secondo il regime ordinario, di prestatori di lavoro occasionale.

Il decreto precisa che on rientrano nella definizione di lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Lavoratori della pubblica amministrazione

Il correttivo bis prevede che i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare a propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, in qualità di volontari, fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio e previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.

In questo caso si ha diritto al solo rimborso delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente e tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

L’attività può essere con corrispettivo solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Decorso il termine di 30 giorni non intervenga l’autorizzazione o il rigetto, l’autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.

Direttori di gara

Per quanto riguarda i direttori di gara, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell’Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, potranno essere riconosciuti, oltre al compenso eventualmente pattuito, le spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute possono essere rimborsate anche per attività svolte nel proprio Comune di residenza in occasione di manifestazioni sportive riconosciute anche a fronte di autocertificazione purché non superino l’importo di 300 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito.

Le comunicazioni al centro per l’impiego possono essere effettuate per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi, e comunicate entro il 30° giorno successivo alla scadenza del trimestre;

Collaborazioni coordinate e continuative

Il limite di orario settimanale di durata della prestazione aumenta a 24 ore escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

L’iscrizione nel LUL può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Viene, inoltre, previsto che in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei

Rimborsi spese ai volontari

In relazione alle attività svolte dai volontari potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate su base analitica, anche a fronte di autocertificazione, purché le stesse non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

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