Regime telematico per la certificazione di malattia dei marittimi.

Confermato dall’Inps il regime di trasmissione telematica della certificazione di malattia da parte di tutti i soggetti abilitati anche in relazione ai lavoratori marittimi.

Lo comunica l’Inps con il messaggio 897 del 2 marzo 2023 con il quale, nel riassumere i principali passaggi che hanno portato alla dismissione del precedente regime amministrativo, rinvia alle ultime precisazioni fornite dall’Istituto previdenziale in materia, confermandone la validità, sulla base della premessa che l’indennità di malattia è erogata direttamente dall’Inps ai lavoratori marittimi assicurati, ai sensi dell’articolo 1 della legge 99/2013.

Pertanto, dopo una prima fase di transizione, a regime, anche la certificazione di malattia dei lavoratori naviganti marittimi, così come per la generalità dei lavoratori dipendenti, viene trasmessa in modalità telematica, salvo casi residuali di vivenza della modalità cartacea.

Le peculiarità dei marittimi

In considerazione soprattutto della particolarità che caratterizza la prestazione del lavoratore marittimo, il messaggio sottolinea che costituisce specificità del settore la competenza all’assistenza sanitaria, ripartita tra diversi soggetti, quali gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, i Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAF-SASN) e i medici fiduciari in Italia e all’estero nonché i medici del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), sulla base della posizione lavorativa dell’assicurato.Il rinvio operato dal recente messaggio alla precedente circolare dell’Inps 145/2021 comporta che i certificati emessi dagli ambulatori USMAF/SASN, in modalità telematica, devono essere integrati direttamente dal lavoratore attraverso l’esibizione alla Struttura territoriale Inps competente del libretto di navigazione (o altra documentazione di contenuto equivalente per il personale sprovvisto di libretto), unitamente alla comunicazione del numero di Protocollo Unico del Certificato telematico da indennizzare (PUC), obbligatoriamente fornito all’atto del rilascio del certificato telematico.Inoltre, secondo il richiamato messaggio 610/2020, nell’ipotesi in cui il lavoratore marittimo si faccia rilasciare la certificazione telematica di malattia da un medico del Ssn, tale certificazione può essere considerata sufficiente anche senza la validazione SASN, esclusivamente nei casi di indennità di malattia complementare e per la sola categoria dei marittimi cosiddetti “a turno generale”.

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