Reddito di cittadinanza: quali sono le condizioni da rispettare per fruire del beneficio fino al 31 dicembre

L’INPS con il messaggio n. 3510 del 6 ottobre 2023 ricorda, nel rispetto del decreto Lavoro e delle indicazioni susseguitesi in materia, le modalità per alcune categorie interessate per continuare a percepire il reddito di cittadinanza anche dopo l’esaurimento dei 7 mesi, così come previsto dalla legge di Bilancio 2023, come integrata dal D.L. n. 48/2023.

Ed in effetti, nel rispetto dell’art. 13, comma 5, del D.L. n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023, che ha sostituito l’art. 1, comma 313, della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), l’INPS, dal mese di luglio 2023, sta procedendo, mensilmente, a sospendere l’erogazione della misura del reddito di cittadinanza per i nuclei che non abbiano i requisiti per continuare a fruire della misura nell’anno 2023 oltre le citate sette mensilità. La causale della sospensione è indicata in procedura con la seguente motivazione “domanda sospesa per completata fruizione delle sette mensilità nel 2023”.

Condizioni per continuare a fruire del reddito di cittadinanza

Per continuare a beneficiare della misura e non incorrere nella sospensione, nel rispetto della normativa indicata, i nuclei familiari devono avere al loro interno uno dei seguenti componenti:

– persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;

– minorenni;

– persone con almeno sessant’anni di età;

– percettori che risultino presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro, come comunicati all’INPS tramite la piattaforma GePI entro il 31 ottobre 2023.

Per il caso in cui il requisito anagrafico utile alla prosecuzione della fruizione della misura maturi prima della settima mensilità o nel mese successivo (ad esempio, per compimento dei 60 anni di un componente del nucleo), lo stesso è rilevato automaticamente dai sistemi e l’erogazione della prestazione prosegue senza soluzione di continuità.

Per la nascita di un figlio o in presenza di nuova disabilità accertata, se la nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) è presentata entro il settimo mese di fruizione del reddito di cittadinanza o in quello successivo, la nuova condizione del nucleo è rilevata in fase di rielaborazione automatica delle domande (in sede di rinnovo mensile) e, anche per tale fattispecie, l’erogazione del beneficio prosegue automaticamente, senza soluzione di continuità.

Se il requisito matura successivamente al primo mese di sospensione (ad esempio, prestazione sospesa a luglio 2023 e requisito maturato a settembre 2023) o la DSU viene presentata successivamente alla intervenuta sospensione, l’Istituto precisa che si rende necessario presentare una nuova domanda di reddito di cittadinanza. La nuova domanda non verrà bloccata dalla domanda sospesa e l’erogazione della misura decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per i casi di segnalazione da parte dei percettori di disabilità erroneamente non indicate in DSU, le sedi effettueranno la verifica negli archivi dell’Istituto, circa l’effettiva presenza del verbale di invalidità con i requisiti previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013. In caso di riscontro positivo, può essere data l’indicazione di presentare la DSU di rettifica retrodatata alla data di effettiva rilevazione della disabilità.

Perdita dei requisiti e pagamento della prestazione

Ove le prestazioni del reddito di cittadinanza in pagamento, per le quali sia prevista la prosecuzione oltre le sette mensilità, venga nel mentre verificata la perdita del requisito per la prosecuzione della stessa (ad esempio, per variazione del nucleo, per decesso o per compimento della maggiore età di un componente), il nucleo familiare cesserà dalla fruizione del beneficio entro la settima mensilità o, se superata, dalla mensilità di fruizione in cui si è verificato l’evento.

Viene confermata dall’INPS e fino alla mensilità di novembre 2023, l’ipotesi di ripresa dell’erogazione della prestazione del reddito di cittadinanza nel caso in cui venga comunicato all’Istituto, tramite la piattaforma GePI, ma entro il termine del 31 ottobre 2023, la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali.

In tal caso, non si rende necessaria la presentazione della nuova domanda per il ripristino della misura, con esclusione del caso di conclusione dei 18 mesi di durata della erogazione del beneficio.

Si ricorda inoltre che dal 1° gennaio 2024 debutterà il l’assegno di inclusione, che sostituisce il reddito di cittadinanza.

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