Reddito di cittadinanza: nuove regole per durata e condizionalità.

L’INPS, con la circolare n. 61 del 12 luglio 2023, illustra le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023 con riferimento alla disciplina del reddito di cittadinanza.

Durata del beneficio

La legge di Bilancio 2023 non interviene sui requisiti richiesti per poter beneficiare della misura in oggetto, ma ne riduce la sua durata: per l’anno 2023, la misura è riconosciuta ai beneficiari nel limite massimo di sette mensilità, in sostituzione di quanto previsto dall’art. 3, comma 6, del D.L. n. 4/2019, che determina la durata per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi, rinnovabili previa sospensione dell’erogazione della medesima per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo.

Si tratta dei nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età.

Determinazione del beneficio economico

Il beneficio economico si compone di:

A) una componente a integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per la pensione di cittadinanza la soglia è incrementata a 7.560 euro;

B) una componente, a integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini ISEE, fino a un massimo di 3.360 euro annui. In caso di nuclei residenti in abitazioni di proprietà, per il cui acquisto o costruzione sia stato contratto un mutuo, il limite è di 1.800 euro annui. In caso di pensione di cittadinanza, il limite massimo è comunque pari a 1.800 euro annui.

Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione dell’importo a cui il nucleo ha diritto, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Per i soli casi, quindi, di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, dovranno essere comunicati all’INPS esclusivamente i redditi che superino il limite massimo di 3.000 euro, per la parte eccedente tale limite, mediante i modelli “Rdc/Pdc-Com ridotto” e “Rdc/Pdc-Com esteso”, a seconda che la comunicazione intervenga in fase di presentazione della domanda o in corso di erogazione della prestazione.

Condizionalità

L’erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata alla dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro, nonché all’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che preveda attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuate dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.

Sono esonerati da tali condizioni i componenti del nucleo familiare titolari di pensione o di età pari o superiore a 65 anni, nonché quelli già occupati, frequentanti un corso di studi, con carichi di cura o con disabilità.

Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’erogazione della prestazione agli appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non abbiano adempiuto all’obbligo di istruzione, a meno che gli stessi non siano già formalmente coinvolti e impegnati in percorsi di politica attiva, di qualificazione o di riqualificazione, è subordinata anche all’iscrizione e frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello.

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