Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: designazione obbligatoria per ogni unità produttiva.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto designato il rappresentante dei lavoratori secondo le regole stabilite in sede di contrattazione collettiva”.

In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti è pari:

a un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;

b b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.

Il Ministero del lavoro al riguardo ritiene che in ogni azienda o unità produttiva, sia prevista l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Condividi l'articolo su:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.