26 Mag Raddoppio dei benefit aziendali anche per il periodo d’imposta 2021.
La legge di conversione del Decreto Sostegni (D.L. 41/2021) contiene un emendamento che dispone, anche per il periodo di imposta 2021, il raddoppio della soglia di non imponibilità di beni e servizi offerti gratuitamente dall’azienda ai dipendenti da € 258,23 ad € 516,46. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare che, ai fini del calcolo di tale soglia, vanno considerati tutti i benefit percepiti, concessi in modalità ordinaria, in forma voucher, anche se derivanti da più rapporti di lavoro intrattenuti nello stesso periodo d’imposta. Sta di fatto che sarà necessario porre particolare attenzione nei casi in cui i lavoratori neoassunti od i lavoratori part time i quali, sempre nello stesso periodo d’imposta, abbiano avuto od intrattengono rapporti di lavoro con diversi sostenuti d’imposta. Tuttavia, qualora il limite di cui trattasi venisse superato, l’intero valore dello stesso verrebbe assoggettato a ritenute previdenziali.
Nel calcolo utile al raggiungimento dell’importo di € 516, 46 tra i beni e servizi erogati sono compresi le auto, i motocicli ed i ciclomotori dati in uso promiscuo al dipendente, i mutui ed i prestiti concessi a tassi vantaggiosi, mentre, risultano esclusi i buoni pasto.
Si aggiunge, altresì, che, in base all’art. 51, commi 2 e 3 del TUIR dello stesso D.L. 41/2021, la cessione di beni e prestazioni di servizi può avvenire anche mediante documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico. Tali documenti devono essere nominativi ed utilizzabili esclusivamente dai titolari degli stessi e non sono assolutamente monetizzabili.
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