Quota 103: chi può chiederla e qual è l’importo massimo.

Così come era stato anticipato con il messaggio n. 754 del 21 febbraio 2023 in cui aveva informato di avere implementato il sistema di gestione delle domande di accesso, l’INPS, con la circolare n. 27 del 10 marzo, ha fornito ulteriori chiarimenti su quota 103.

Pur avendo natura sperimentale alla luce di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023, per il solo anno in corso, va in ogni modo sottolineato come secondo alcuni rumors potrebbe essere ulteriormente prorogata. Quali sono le principali indicazioni fornite dall’INPS?

Chi può accedervi e come

Partendo dal riepilogo dei requisiti viene ricordato come possono accedere a tale canale gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata, che perfezionano entro il 31 dicembre 2023 un’età anagrafica non inferiore a 62 anni (non adeguato agli incrementi della speranza di vita) e un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata flessibile può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando, tutti e per intero i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS. I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi assicurativi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli presso la gestione nella quale risultino versati o accreditati il maggior numero di contributi.

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2023 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra mobile di 3 mesi per i dipendenti privati e gli autonomi e di 6 mesi per i dipendenti pubblici. Non possono, invece, accedere a quota 103 e il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di Finanza.

L’importo e tetto massimo

L’INPS ricorda poi che fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l’importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento non può, in ogni caso, superare l’importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno.

Laddove al momento della liquidazione della pensione anticipata flessibile risulti un importo mensile lordo inferiore a cinque volte il trattamento minimo e, successivamente, per effetto della ricostituzione della pensione, l’importo mensile lordo superi cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, si porrà in pagamento l’importo mensile lordo pari al tetto massimo erogabile.

Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia è posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo. Si prevede poi l’incumulabilità della pensione anticipata flessibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione in esame e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Quota 103 e fondi di solidarietà

La circolare n. 27/2023 ricorda ancora come è possibile riconoscere l’assegno straordinario dei fondi di solidarietà anche al perfezionamento, entro il 31 dicembre 2023, dei requisiti di accesso a quota 103.

La concessione degli assegni straordinari riferiti alla pensione anticipata è subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.

Gli accordi sindacali per la loro efficacia, dovranno essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione, Poiché la decorrenza del trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata flessibile, l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti.

L’assegno straordinario, quindi, non può essere erogato oltre il 31 marzo 2024. Gli assegni straordinari per il conseguimento della pensione anticipata flessibile possono essere riconosciuti solo da quei Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti, o in corso di costituzione, che prevedano nel proprio decreto istitutivo la concessione di assegni straordinari per il sostegno al reddito.

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