18 Set Proroghe e rinnovi dei contratti a termine. Orientamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n.713/2020, emanata in data 16 settembre 2020, ha fornito indicazioni riguardanti le principali disposizioni del Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020). Sarà possibile, fino al 31 dicembre 2020, prorogare o rinnovare contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi, senza necessità di apporre una causale, rispettando pur sempre la già imposta durata del massimo di 24 mesi. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare che, laddove il rapporto di lavoro sia già stato prorogato quattro volte, sarà comunque possibile prorogarlo ulteriormente per 12 mesi. Tanto dicasi anche nell’ipotesi in cui un contratto a termine debba essere rinnovato. Si aggiunge, altresì, che, con la nota di cui trattasi, vengono fornite anche informazioni circa l’esonero contributivo per tutte le aziende che non accedono alle ulteriori settimane di Cassa Integrazione con causale “COVID-19”, ma che hanno usufruito della Cassa Integrazione, sempre con causale “COVID-19”, nei mesi di maggio e giugno 2020. Tale esonero contributivo, in effetti, sarà riconosciuto a favore dei datori di lavoro, per un periodo massimo di quattro mesi, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020 e sarà pari al doppio delle ore di sospensione.
Dal D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) e fino al D.L. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”) sono state introdotte diverse novità relative ai contratti a termine.
Una delle prime novità riguarda l’art. 19-bis del D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), successivamente convertito con modificazioni in legge 27/2020, e prevede, a favore dei datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali “COVID-19”, la sospensione del divieto di utilizzo di proroghe o rinnovi del contratto a termine diretto od in somministrazione, laddove ci fosse una sospensione od una riduzione di lavoro ed, inoltre, la sospensione dell’obbligo dello “stop & go” (riassunzione a termine entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi).
Un’altra novità riguarda l’art. 8 del D.L. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”), il quale specifica che i contratti di apprendistato ed i contratti a tempo determinato sono prorogati per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Infine, con il suddetto art. 8 del D.L. 104/2020 , è stata prevista la sospensione dell’obbligo delle causali per proroghe e rinnovi fino a tutto il 31 dicembre 2020.
Ad ogni modo, e certi di fare cosa gradita, si allega, alla presente, nota n. 713/2020 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
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