PrestO in agricoltura cumulabili con NASpI e DIS-COLL

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 89 del 2023, con cui fornisce indicazioni specifiche riguardo la compatibilità delle prestazioni con l’indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. l’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri).

La previsione è stata introdotta per garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, limita l’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura al biennio 2023-2024.

Compatibilità NASpI e DIS-COLL

Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato consistono in attività di natura stagionale di durata non superiore a quarantacinque giornate annue per singolo lavoratore e individua la platea dei soggetti che possono svolgere tali prestazioni agricole.

La legge di Bilancio 2023 ammette tra i soggetti che possono rendere prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato anche i percettori delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

Il compenso erogato al lavoratore per il lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile.

In questo caso non c’è obbligo di comunicazione all’INPS del compenso derivante dalle stesse.

L’INPS specifica dunque che, in caso di svolgimento di prestazioni occasionali in agricoltura entro i limiti dettati dalla manovra 2023, le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL sono interamente cumulabili.

Gestione accrediti contributivi

In caso di prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.

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