Pesca marittima – imprese cooperative: rinnovo del CCNL.

Con l’accordo 30 novembre 2022, AGCI AGRITAL, CONFCOOPERATIVE FEDAGRIPESCA e LEGACOOP Agroalimentare con FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILAPESCA, hanno rinnovato il CCNL per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, maricoltura, acquacoltura e vallicoltura. Con separato accordo 30 novembre 2022, le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 dicembre 2023 per eventuali soluzioni conseguenti alla verifica dell’inflazione reale 2022-2023.

Minimi tabellari

Sulla base degli aumenti stabiliti (3% dal 1° dicembre 2022 e 3% dal 1° marzo 2023), i nuovi importi della retribuzione sono i seguenti:

LivelliImporti mensili
Dal 1.12.2022Dal 1.3.2023
Q2.264,542.330,49
12.124,762.186,65
21.957,022.014,02
31.803,251.855,77
41.677,441.726,30
51.593,571.639,98
61.523,651.568,06
71.397,861.438,57

Indennità di cassa

L’importo viene elevato dal 5% al 10% della paga base.

Indennità pernottamento in valli da pesca

Agli operai cui è richiesto di pernottare in valle da pesca spetta un’indennità pari a € 45,00 per singola notte. La presenza notturna non può essere superiore – nel mese – a 6 giorni per ciascun lavoratore.

Riduzione orario di lavoro

Vengono confermate le 56 ore di permessi per riduzione di orario per le aziende fino a 15 dipendenti, che si aggiungono ai permessi per ex festività.

Lavoro straordinario

La maggiorazione per lavoro straordinario diurno è fissata al 30% della retribuzione di fatto.

La maggiorazione per lavoro straordinario festivo è fissata al 35% della normale retribuzione.

Flessibilità

A decorrere dalla firma dell’accordo 30 novembre 2022, in caso di flessibilità positiva, la maggiorazione della retribuzione è elevata dal 15% al 20%.

Ferie

L’accordo disciplina l’istituto delle ferie solidali.

Malattia

I lavoratori (anche apprendisti) hanno diritto, oltre all’indennità giornaliera anticipata dal datore di lavoro per conto dell’INPS, ad un trattamento integrativo a carico azienda fino a concorrenza del 100% della retribuzione di fatto per i giorni dal 4° al 20°, fino a 5 eventi annui. Dal 6° evento il trattamento integrativo è pari al 75%.

Il periodo di aspettativa non retribuita viene elevato da 120 a 180 giorni.

Infortunio sul lavoro

I lavoratori (anche apprendisti) soggetti all’assicurazione obbligatoria hanno diritto, oltre all’indennità erogata dall’INAIL, a un trattamento integrativo, a carico dell’azienda, fino a concorrenza del 100% della retribuzione di fatto.

Il periodo di aspettativa non retribuita viene elevato da 120 a 180 giorni.

Maternità

Il congedo di paternità obbligatorio è aumentato di 1 giorno.

Diritto allo studio

Il monte ore massimo di permessi retribuiti viene elevato da 150 a 200 ore “pro capite” per triennio.

Assistenza integrativa

Le Parti concordano di promuovere ogni utile iniziativa affinchè tutti i lavoratori siano iscritti al Filcoop Sanitario.

L’azienda che ometta il versamento è responsabile verso i lavoratori per la perdita delle prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Previdenza integrativa

Dal 1° gennaio 2023, la quota di contribuzione a Previdenza Cooperativa a carico del datore di lavoro è elevata all’1,5% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

Decorrenza

Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2022 e scade il 31 dicembre 2025.

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