29 Dic Personale non dirigente Gruppo Anas: rinnovato il CCNL.
In data 14 dicembre 2022, Gruppo Anas, con Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa Anas, Ugl Viabilità e logistica, Sada Fast Confsal e Snala Cisal, hanno rinnovato il CCNL per il personale non dirigente del Gruppo Anas. L’accordo decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024.
Una tantum
A copertura del periodo pregresso, con la retribuzione dei mesi di febbraio e aprile 2023, al personale in servizio viene corrisposta una somma forfettaria una tantum nei seguenti importi:
Livello | Importi | |
1.2.2023 | 1.4.2023 | |
AQ/Fascia A | 387,10 | 309,68 |
AQ/Fascia B | 387,10 | 309,68 |
A | 387,10 | 309,68 |
A1Q/Fascia A | 322,58 | 258,06 |
A1Q/Fascia B | 322,58 | 258,06 |
A1 | 322,58 | 258,06 |
B | 274,19 | 219,35 |
B1 | 250,00 | 200,00 |
B2 | 225,81 | 180,65 |
C | 185,48 | 148,39 |
C1 | 161,29 | 129,03 |
Minimi tabellari
Gli importi mensili del minimo tabellare a decorrere dal 1° febbraio 2023, dal 1° settembre 2023 e dal 1° settembre 2024 sono i seguenti:
Livello | Importi | ||
Dal 1.2.2023 | Dal 1.9.2023 | Dal 1.9.2024 | |
AQ/Fascia A | 2.957,21 | 3.026,88 | 3.135,27 |
AQ/Fascia B | 2.957,21 | 3.026,88 | 3.135,27 |
A | 2.957,21 | 3.026,88 | 3.135,27 |
A1Q/Fascia A | 2.464,34 | 2.522,41 | 2.612,73 |
A1Q/Fascia B | 2.464,34 | 2.522,41 | 2.612,73 |
A1 | 2.464,34 | 2.522,41 | 2.612,73 |
B | 2.094,72 | 2.144,08 | 2.220,85 |
B1 | 1.909,84 | 1.954,84 | 2.024,84 |
B2 | 1.724,98 | 1.765,62 | 1.828,85 |
C | 1.416,97 | 1.450,35 | 1.502,29 |
C1 | 1.232,22 | 1.261,25 | 1.306,42 |
Flessibilità
Per particolari esigenze potrà ricorrersi a flessibilità, anche distribuendo l’attività su 7 giorni, ad esclusione dei servizi in turnazione e quelli in part-time orizzontale.
La flessibilità, in entrata o in uscita, è stata elevata a 90 minuti.
Reperibilità
L’Anas può chiedere al dipendente di rendersi reperibile in determinati periodi di tempo (esclusi i periodi di assenza per malattia, ferie o altre assenze che impediscano la prestazione), sulla base di una rotazione di massimo 12 ore.
La programmazione della reperibilità è definita dalla contrattazione territoriale.
Il turno di reperibilità non può essere inferiore a 6 ore.
I limiti massimi sono:
– 2 giorni nel mese, con riferimento ai sabati, le domeniche ed i festivi;
– 3 turni diurni (dalle 6,00 alle 22,00) e 2 turni notturno (dalle 22,00 alle 6,00) nella settimana.
La prestazione durante le fasce di reperibilità non può essere superiore a 8 ore consecutive, con corresponsione della retribuzione oraria con la maggiorazione per straordinario ovvero con godimento di un riposo compensativo.
L’indennità è fissata in € 15,49 (reperibilità diurna) e di € 20,66 (reperibilità notturna e/o festiva). Nel caso di turni inferiori alle 12 ore gli importi sono proporzionalmente ridotti.
In caso di intervento notturno o festivo, spetta 1 giorno di riposo nel giorno immediatamente successivo.
Ferie
Al dipendente assunto prima del 1° gennaio 2003 spetta, a cominciare dall’anno solare successivo a quello di assunzione, un periodo annuale di ferie pari ai seguenti giorni lavorativi:
– 34 (prestazione su 6 giorni);
– 30 (prestazione su 5 giorni).
Il personale turnista ha diritto a 26 giorni di ferie, riproporzionati ai periodi di effettiva turnazione nell’anno.
Al dipendente assunto dopo il 1° gennaio 2003 spetta, a cominciare dall’anno solare successivo a quello di assunzione, un periodo annuale di ferie pari ai seguenti giorni lavorativi:
Anzianità di servizio | Giorni | |
Orario su 6 gg. | Orario su 5 gg. | |
fino a 8 anni | 24 | 22 |
da 8 a 15 anni | 27 | 25 |
oltre 15 anni | 34 | 30 |
I giorni di ferie assorbono 2 giornate di festività ex L. n. 937/1977: in sostituzione delle rimanenti 2 giornate a tutti i dipendenti sono attribuiti 2 giorni di permesso retribuito, anche frazionabile.
Su richiesta del dipendente, la fruizione delle ferie dovrà essere di almeno 2 settimane consecutive, nel periodo 1° giugno-30 settembre.
Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio, la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero).
Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese purché documentate, per il viaggio di rientro alla sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto.
In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, ovvero in caso di impossibilità dovute ad assenze dal servizio per malattia, infortunio o congedo parentale, le ferie possono essere fruite entro i successivi 18 mesi.
Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui sopraggiunga una infermità superiore a 5 giorni, un ricovero ospedaliero o un grave lutto familiare.
Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se protratte per l’intero anno solare: in tal caso, il godimento delle ferie deve essere autorizzato dal Dirigente, anche oltre il 1° semestre dell’anno successivo.
Il lavoratore che non usufruisca delle ferie assegnate non ha diritto ad alcun compenso né al recupero negli anni successivi.
Tirocinio
L’Anas può ospitare tirocinanti nella misura non superiore al 10% degli assunti a tempo indeterminato computati al 31 dicembre dell’anno precedente.
Il CCNL prevede peraltro che la somma del personale utilizzabile attraverso tutte le tipologie da esso previste (contratto a termine, a tempo parziale, di somministrazione, di apprendistato, telelavoro e tirocinio) non può superare per ciascuna unità produttiva il 30% complessivo, calcolato sul personale in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente.
Apprendistato
Condizioni di applicabilità
Possono essere assunti come apprendisti non più del 35% del personale in possesso della medesima professionalità da acquisire, escluse quelle relative a posizioni di coordinamento di strutture ed unità organizzative anche elementari.
Qualificazione professionale e durata
La durata minima del contratto è 6 mesi e quella massima è di 36 mesi.
La durata massima dell’apprendistato professionalizzante per i diversi profili professionali è così fissata:
– 24 mesi per l’area dell’Esercizio;
– 30 mesi per gli apprendisti destinati alle posizioni economiche B1 e B2;
– 36 mesi per gli apprendisti destinati alle posizioni economiche B e A1.
Contratto a termine
In caso di successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore per mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dalle interruzioni tra un contratto e l’altro, la durata del contratto non può superare i 12 mesi.
La durata massima dei contratti a termine è di 24 mesi, con il consenso del lavoratore, solo in presenza delle condizioni previste dalla legge. Il contratto può essere prorogato liberamente entro i primi 12 mesi e, successivamente, per un massimo di 4 volte nell’arco dei 24 mesi.
Oltre il limite di 24 mesi, è ammesso un ulteriore contratto a termine della durata di 12 mesi, presso La DTL.
Lavoro stagionale
La durata delle attività stagionali non può essere inferiore a 30 giorni e superiore a 6 mesi, anche non continuativi.
I lavoratori stagionali hanno diritto di precedenza per le nuove assunzioni a termine presso la stessa unità produttiva per i medesimi compiti o presso unità produttive diverse qualora nelle stesse non sia stato possibile soddisfare il fabbisogno attraverso il diritto di precedenza.
Lavoro a tempo parziale
Per la prestazione di lavoro supplementare, cioè prestato oltre il limite dell’orario concordato tra le parti, sino al raggiungimento dell’orario del personale a tempo pieno, il lavoratore ha diritto a una maggiorazione pari al 15%.
Decorrenza
L’accordo decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024.
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