Periodo di prova: le ultime novità.

In data 31 marzo 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di Decreto Legislativo e, nell’art. 7 del suddetto Decreto, sono state introdotte diverse novità circa il periodo di prova. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare, che la direttiva comunitaria fissa sul tema 4 principi:

  • Il periodo di prova prevede una durata massima di 6 mesi, limite che può essere superato a condizione che l’estensione sia giustificata da una particolare complessità delle mansioni con onere della prova a carico del datore di lavoro (Cassazione 9798/2020). Al contrario, la direttiva 1152, stabilisce che la prova può essere anche di durata superiore a 6 mesi, se questo è giustificato dalla natura dell’impiego «o» nell’interesse del lavoratore;
  • Le assenze durante la prova ne estendono il periodo in modo proporzionale, in particolare, le assenze che ne consentono la proroga sono malattia, infortunio e congedo di maternità o paternità obbligatori. Pertanto, in caso di altre assenze come ferie, permessi e legge 104, il periodo di prova non potrà essere prorogato;
  • In caso di rinnovo di un contratto per la stessa funzione e gli stessi compiti, il rapporto di lavoro non è soggetto ad un nuovo periodo di prova;
  • Nei rapporti di lavoro a tempo determinato, la durata del periodo di prova deve essere proporzionale alla durata prevista del contratto «ed alla natura dell’impiego».

Si ritiene opportuno specificare, che il nostro ordinamento prevede che il periodo di prova non sia superiore a 6 mesi (in linea con la direttiva Ue) ed infatti, diversi contratti collettivi fissano una durata spesso inferiore in relazione al livello di inquadramento del lavoratore.

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