12 Dic Pensione di reversibilità: nessun obbligo di registrare un PACS concluso in un altro Stato membro.
La Corte di Giustizia UE è stata chiamata a fornire chiarimenti nell’ambito di una controversia che oppone GV, cittadina francese, Cassa nazionale di assicurazione pensionistica di Lussemburgo in merito al rifiuto di quest’ultima di concedere a GV una pensione di reversibilità a seguito del decesso del suo partner.
In sostanza è stato chiesto alla Corte se il diritto dell’Unione europea, e segnatamente gli articoli 18, 45 e 48 TFUE [nonché] l’articolo 7,paragrafo 2, del regolamento [n. 492/2011] ostino alle disposizioni del diritto di uno Stato membro, quali l’articolo 195 del codice (…) della previdenza sociale e gli articoli 3, 4 e 4‑1 della [legge del 9luglio 2004], che subordinano la concessione, al partner superstite di un’unione civile validamente costituita e iscritta nello Stato membro di origine (PACS), di una pensione di reversibilità, dovuta in ragione dell’esercizio nello Stato membro ospitante di un’attività professionale da parte del partner deceduto, alla condizione dell’iscrizione dell’unione civile in un repertorio tenuto dal suddetto Stato al fine di verificare il rispetto delle condizioni sostanziali richieste dalla legge di tale Stato membro per riconoscere un’unione civile e renderla opponibile ai terzi, mentre la concessione di una pensione di reversibilità al partner superstite di un’unione civile costituita nello Stato membro ospitante è subordinata esclusivamente alla condizione che tale unione civile sia stata ivi validamente costituita e iscritta».
Sentenza della Corte
La Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 dicembre 2022 alla causa n. C-731-21 rileva che così come viene applicata nel caso in esame, la normativa lussemburghese impone, in riferimento ad un’unione civile costituita e registrata in un altro Stato membro secondo le pertinenti norme di tale Stato, una condizione alla quale non è assoggettata un’unione civile costituita in Lussemburgo.
Infatti, la CNAP ha applicato l’articolo 4‑1 della legge del 9 luglio 2004 esigendo che un’unione civile già registrata in un altro Stato membro fosse iscritta anche nel repertorio dello stato civile lussemburghese, il che implica la presentazione, da parte dei partner, di una domanda in tal senso alla Procura generale lussemburghese. Vero è che un’unione civile costituita e dichiarata in Lussemburgo viene anch’essa iscritta nel repertorio dello stato civile lussemburghese, ma tale iscrizione viene effettuata, a norma dell’articolo 3 della legge summenzionata, «a cura dell’ufficiale di stato civile».
Tale iscrizione viene dunque effettuata automaticamente e su iniziativa dell’ufficiale di stato civile dinanzi al quale l’unione civile è stata dichiarata. Dal momento che essa è suscettibile di penalizzare i cittadini di altri Stati membri, tale normativa istituisce, in via di conseguenza, una disparità di trattamento indirettamente fondata sulla nazionalità.
Tuttavia, l’iscrizione nel repertorio dello stato civile lussemburghese delle unioni civili stipulate in altri Stati membri non è un obbligo, bensì soltanto una facoltà. Infatti, l’articolo 4‑1 della legge del 9 luglio 2004 dispone che i partner possono presentare alla Procura generale una domanda di iscrizione. Orbene, come rilevato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni, una tale iscrizione, non essendo obbligatoria, non può essere, in maniera coerente, considerata come configurante una formalità indispensabile per verificare che un’unione civile registrata in un altro Stato membro soddisfi le condizioni sostanziali imposte dalla legge del 9 luglio2004 e per assicurare l’opponibilità di tale unione civile ai terzi.
Ad ogni modo, il rifiuto di concedere una pensione di reversibilità a motivo del fatto che l’unione civile su cui si fonda la domanda di pensione non è stata registrata in Lussemburgo va al di là di quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito e viola dunque il principio di proporzionalità.
Al fine di assicurare l’opponibilità del PACS a terzi e garantire il rispetto delle condizioni per la concessione della pensione di reversibilità, la Corte ritiene che qualsiasi eventuale dubbio delle autorità potrebbe essere fugato mediante una richiesta di informazioni rivolta alle autorità che hanno registrato la suddetta unione civile al fine di assicurarsi dell’autenticità del documento in questione.
Alla luce di quanto sopra esposto, La Corte dichiara che l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7 del regolamento n. 492/2011 devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro ospitante, la quale preveda che la concessione, al partner superstite di un’unione civile validamente costituita e iscritta in un altro Stato membro, di una pensione di reversibilità, dovuta in ragione dell’esercizio nel primo Stato membro di un’attività professionale da parte del partner deceduto, sia subordinata alla condizione della previa iscrizione dell’unione civile in un repertorio tenuto da quest’ultimo Stato.
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