Pensione anticipata flessibile: rinuncia contributiva in Uniemens

L’INPS, con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023, interviene riguardo la gestione dei lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relative all’Assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Se la facoltà di rinuncia è esercitata precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile, l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile. Qualora, invece, la facoltà di rinuncia sia esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per il predetto pensionamento, l’obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima (cfr. l’art. 1, comma 3, del decreto attuativo).

La facoltà di rinuncia all’accredito contributivo produce i seguenti effetti:

– il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;

– gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore – che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame – sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.

Facoltà di rinuncia all’accredito contributivo

La facoltà di rinuncia può essere esercitata dal lavoratore dipendente una sola volta nel corso della vita lavorativa, e non può essere esercitata dopo il conseguimento di una pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità, o dopo il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Accesso all’incentivo

Possono accedere all’incentivo tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che i datori di lavoro titolari del rapporto assumano o meno la natura di imprenditore che:

– siano iscritti, alla data di esercizio della facoltà di rinuncia, all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;

– maturino i requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile;

– non siano titolari di pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;

– devono perfezionare il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o quello dell’età anagrafica.

Caratteri dell’incentivo

L’incentivo in oggetto consiste nell’abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore e l’importo dei contributi non versati viene interamente corrisposto al lavoratore, dal datore di lavoro, con la retribuzione.

L’incentivo cessa di produrre effetti al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

– esercizio della revoca della facoltà di rinuncia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo;

– al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o dell’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione;

– al conseguimento di una pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Esposizione in Uniemens

I datori di lavoro devono continuare a esporre i lavoratori fruitori dell’incentivo relativo al

posticipo del pensionamento esponendo la riduzione spettante come segue:

1 Nel caso in cui il lavoratore non benefici dell’esonero parziale dei contributi IVS disciplinato:

– nell’elemento “CodiceCausale” deve essere inserito il codice “L577”

– nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” il numero di protocollo della domanda telematica;

– nell’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”;

– nell’elemento “AnnoMeseRif” deve essere indicato l’anno e il mese di riferimento del conguaglio;

2) Nel caso in cui il lavoratore benefici contestualmente dell’esonero parziale dei contributi IVS:

– nell’elemento “CodiceCausale” deve essere inserito il nuovo codice causale “L578”,

Esposizione in Lista PosPA

Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica beneficiari dell’incentivo al posticipo del

pensionamento, sono da utilizzare I seguenti Codici Recupero:

– 52: “Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della

legge n. 197 del 2022 in presenza di esoneri per articolo 1, comma 281, della legge 29

dicembre 2022, n. 197 e articolo 39 comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”;

– 53: “Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della

legge n. 197 del 2022”,

Esposizione in PosAgri

I datori di lavoro agricoli devono esporre i nominativi dei lavoratori autorizzati per i quali spetta l’incentivo al posticipo del pensionamento valorizzando gli elementi:

– “Tipo Retribuzione”-“CodiceRetribuzione”: Y;

– “AgevolazioneAgr” – “CodAgio” con il codice “PP”.

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