Ormeggiatori e barcaioli: assegno di integrazione salariale dal 2 ottobre

L’INPS, con il messaggio n. 3256 del 19 settembre 2023, recepisce il provvedimento con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali adegua le disposizioni del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti alla novellata disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

A partire dal 2 ottobre 2023 l’Assegno di integrazione salariale può essere richiesto per tutti i lavoratori in carico presso l’Unità produttiva interessata dalla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normative in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle durate massime stabilite, nonché dei limiti massimi complessivi di accesso ai trattamenti previsti.

In ordine al requisito occupazionale previsto non sono state apportate modifiche alla disciplina del Fondo, in quanto lo stesso, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, già garantisce il trattamento di integrazione salariale a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico datoriale.

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