Opzione donna: riesame istanze 2021.

Con il messaggio n. 2547 del 6 luglio 2023, l’INPS ricorda che l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna a condizione che risultino soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:

– perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) per la pensione anticipata c.d. opzione donna, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare;

Tale previsione si applica anche nei casi di presentazione della domanda di pensione anticipata c.d. opzione donna in data successiva al 31 dicembre 2021.

Pertanto, l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna, a prescindere dalla data di presentazione della relativa domanda, purché risultino soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:

– esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto entro il 20 dicembre 2021;

– perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) per la pensione anticipata c.d. opzione donna vigenti al 31 dicembre 2021, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare.

Conseguentemente, le domande di pensione anticipata c.d. opzione donna devono essere esaminate alla luce delle indicazioni aggiornate e quelle respinte devono essere riesaminate, su istanza di parte.

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