21 Lug E’ on-line la procedura per l’indennità “COVID-19”.
Da qualche giorno è operativo il servizio on-line per la presentazione delle domande per l’indennità speciale “Covid-19”, relativa al mese di maggio 2020. Il bonus, introdotto dall’articolo n. 84 del decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34/2020), rientra nel pacchetto di agevolazioni straordinarie di supporto a lavoratori, subordinati e autonomi, in condizioni di difficoltà economica conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19, già previste dal Decreto Cura Italia (Decreto Legge n. 18/2020). Dopo l’erogazione dell’indennità “una tantum” per i mesi di marzo e aprile 2020, il Governo ha fissato, per la fruizione del contributo del mese di maggio 2020, alcuni paletti oggettivi collegati a comprovate evidenze di difficoltà economica e sociale che i lavoratori dovranno dichiarare e che l’INPS dovrà controllare, in cooperazione con l’Agenzia delle Entrate.
Possono richiedere l’indennità Covid-19, per il mese di maggio 2020, i seguenti lavoratori: liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori stagionali di settori diversi da quelli del turismo, lavoratori dello spettacolo, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e lavoratori incaricati di vendita a domicilio.
Ai liberi professionisti, con partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, spetta un’indennità pari ad € 1000,00. Il soggetto, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti per l’erogazione del bonus di marzo e aprile 2020 ( ovvero non essere iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie e non essere titolare di pensione), dovrà dimostrare di aver subìto una perdita di reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti, e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Per mandare la domanda all’INPS è sufficiente allegare un’autocertificazione. In fase di istruttoria, sarà stesso l’INPS a verificare con l’Agenzia delle Entrate il possesso del requisito.
Anche ai collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) è riconosciuto un bonus pari ed € 1000,00. Il collaboratore, oltre all’iscrizione esclusiva alla Gestione separata ed alla mancata percezione di un trattamento pensionistico diretto, dovrà evidenziare la presenza di una cessazione involontaria del rapporto di collaborazione nel periodo che intercorre tra il 24 febbraio 2020 ed il 19 maggio 2020 come risultante dalle comunicazioni obbligatorie (UNILAV). Il contributo è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto DIS-COLL.
Ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, come per i precedenti, spetta un’indennità pari ad € 1000,00 qualora, alla data del 19 maggio 2020, non risultino titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, di pensione e/o percettori di NASPI. A tale indennità potranno accedere anche i lavoratori che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro (con la predetta qualifica) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. La medesima indennità è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. Anche per questi lavoratori vige il requisito della cessazione involontaria del rapporto di lavoro in somministrazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, presso le imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Per completezza d’informazione l’INPS precisa che è ammesso l’accesso all’indennità in questione anche a favore dei lavoratori che, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro in somministrazione, hanno instaurato e comunque cessato alla data del 19 maggio 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato. La circolare INPS n. 80 del 6 luglio 2020 ha predisposto una tabella che individua tutte le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Ai lavoratori dipendenti stagionali, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, invece, è riconosciuta un’indennità pari ad € 600,00. La domanda è unica e riguarda anche i mesi di marzo e aprile 2020(per un totale di € 1800,00). L’indennità è rivolta esclusivamente ai lavoratori con la qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro sia cessato, involontariamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020. Inoltre, per accedere a tale indennità, i lavoratori dipendenti stagionali devono avere almeno 30 giorni di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, l’assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal lavoro intermittente alla data di presentazione della domanda e l’assenza di una pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità. I lavoratori stagionali che hanno presentato, per il mese di marzo 2020, la domanda per l’indennità e che non ne hanno beneficiato in quanto respinta dall’INPS, poichè i datori di lavoro risultavano non appartenenti ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, non dovranno richiedere nulla in considerazione del fatto che l’Istituto (INPS) riprenderà in considerazione l’istanza in virtù di quanto disposto dal Decreto Rilancio (articolo 84).
I lavoratori dello spettacolo, iscritti al Fondo Pensioni dello Spettacolo, hanno diritto ad una indennità “una tantum” di € 600,00/mese per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Per quanto riguarda il mese di maggio 2020, l’indennità spetta qualora il lavoratore abbia almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al Fondo Pensioni dello Spettacolo e con un reddito derivante non superiore ad € 35000,00. Inoltre, così come per l’erogazione degli altri contributi, non deve avere un trattamento pensionistico diretto e/o un rapporto di lavoro dipendente al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio).
Ai lavoratori intermittenti (c.d. “a chiamata”) è riconosciuta un’indennità pari ad € 600,00. I requisiti per l’accesso al beneficio sono i seguenti:· almeno 30 giornate di prestazione lavorativa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diversi dal contratto intermittente) alla data di presentazione della domanda ed assenza di pensione alla data di presentazione della domanda (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità).
Ai lavoratori titolari di un contratto autonomo occasionale (di cui all’art. n. 2222 del Codice Civile), privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, spetta un’indennità pari ad € 600,00. Ai fini dell’accesso all’indennità, questi soggetti devono essere stati titolari, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 22 febbraio 2020, di contratti di lavoro autonomo occasionali e, come tali, iscritti alla Gestione separata con accredito di almeno un contributo mensile e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 23 febbraio 2020. Inoltre, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente) e non devono neanche essere titolari di un trattamento pensionistico diretto.
In conclusione, spetta un’indennità pari ad € 600,00/ mese per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 ai lavoratori incaricati di vendita a domicilio, titolari di partita IVA attiva ed iscritti esclusivamente alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad € 5000,00. Come nei casi precedenti, per accedere a tale indennità, i lavoratori in questione non devono essere titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
La domanda per la richiesta dell’indennità di maggio 2020, con annessa autocertificazione circa il possesso dei requisiti, va presentata all’INPS esclusivamente in modalità telematica. Ad eccezione dei liberi professionisti, gli altri soggetti che hanno già richiesto ed ottenuto l’indennità per il mese di marzo 2020, non dovranno presentare una nuova domanda in quanto l’INPS rinnoverà automaticamente l’istanza del bonus anche per i mesi di aprile e maggio 2020 (ove previsto).
Le possibili credenziali di accesso, al fine di effettuare la domanda all’Istituto, sono le seguenti: PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo), SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS). Qualora i potenziali fruitori dell’indennità Covid-19 non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità semplificata, per poter compilare e poi inviare la domanda on-line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS (ricevuto via SMS od e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN). In alternativa al portale web, l’indennità può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa oppure al numero 06/164164 da rete mobile. Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN. Infine, i lavoratori possono richiedere l’indennità anche avvalendosi dei servizi degli Enti di Patronato. L’INPS, una volta ricevuta la domanda, comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti, in modo da effettuare le opportune verifiche.
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