19 Ott Nuovi importi retributivi per i lavoratori del settore noleggio autobus con conducente.
Il 6 ottobre 2022 Anav, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti hanno sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate.
Il contratto rinnovato scadrà il 31 dicembre 2023.
Aumenti retributivi
La retribuzione tabellare, riferita al livello C2 e da riparametrare secondo la scala vigente, è incrementata di 90,00 euro secondo le seguenti decorrenze:
– 30 euro dalla retribuzione riferita a ottobre 2022;
– 30 euro dalla retribuzione riferita a febbraio 2023;
– 30 euro a dalla retribuzione riferita a ottobre 2023.
Una tantum
A copertura del periodo 1° gennaio 2021 – 30 settembre 2022, al personale in forza al 6 ottobre 2022 verrà erogato un importo forfettario di 100 euro riferito al livello C2, riparametrato secondo la scala vigente.
L’importo dell’una tantum dovrà essere rapportato ai mesi di effettiva prestazione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 settembre 2022, considerando mese intero la frazione superiore ai 15 giorni.
L’importo complessivo spettante sarà corrisposto in due tranche di pari valore, da erogarsi rispettivamente con le retribuzioni del mese di novembre 2022 e maggio 2023. Gli importi andranno riproporzionati nel caso di prestazioni di lavoro a tempo parziale, sono comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale e dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, e non sono utili ai fini del trattamento di fine rapporto.
Aumento ticket restaurant
Tra le altre novità di natura economica è previsto un aumento del valore del ticket restaurant a 6,50 euro a partire dal mese di marzo 2023 e a 7,00 euro a partire dal mese di novembre 2023.
Assistenza sanitaria
In materia di assistenza sanitaria integrativa, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 il contributo annuo a carico dell’azienda per il finanziamento del Fondo Tpl Salute sarà pari a 144,00 euro (12,00 mensili) per ogni lavoratore in forza a tempo indeterminato non in prova (compresi gli apprendisti).
Elemento di garanzia retributiva
Ai dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi (compresi gli stagionali) e alle altre tipologie di lavoro subordinato in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi e che nel corso dell’anno precedente non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi, sarà riconosciuto un importo annuo pari a 150 euro lordi a titolo di elemento di garanzia retributiva, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di trattamento economico aggiuntivo rispetto a quello fissato dal Ccnl.
Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi su tutti gli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale.
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