11 Set Nuove indennità per colf e badanti.
Si ritiene opportuno comunicare che, a decorrere dal 1° ottobre 2020, risulta rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore domestico, mediante il quale verranno introdotte importanti novità. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare che sarà predisposto un aumento retributivo con riconoscimento in busta paga del valore della formazione, un’estensione del periodo di prova a 30 giorni per tutti i lavoratori contrattualizzati, indennità mensili per chi si trova ad affrontare carichi di lavoro più complessi ed un livello unico per le baby sitter. Il nuovo accordo (firmato per parte datoriale dalle Federazioni Domina e Fidaldo e per parte sindacale da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UilTucs e Federcolf) regolerà i rapporti di lavoro tra famiglie e circa 860mila assistenti familiari, termine con cui per l’innanzi saranno rinominati colf, badanti e babysitter e tutti gli altri profili professionali regolarmente assunti individuati nel contratto e ripartiti sempre su quattro livelli di inquadramento. Pertanto, il suddetto accordo prevede un aumento economico mensile pari ad € 12,00 per il livello medio B Super, riconosciuto dal 1° gennaio 2021, con indennità mensili per l’assistente familiare fino al sesto anno di età di ciascun bambino assistito e per l’addetto all’assistenza di più di una persona non autosufficiente, così come per i lavoratori in possesso di una specifica certificazione di qualità che attesta il loro livello formativo. Si aggiunge, altresì, che per quanto riguarda l’inquadramento unico per le baby sitter, ci sarà la possibilità di collocarle nel livello BS dal livello superiore CS e tanto anche per incentivare le assunzioni e le regolarizzazioni da parte delle famiglie più giovani, considerando quanto emerso durante l’emergenza Coronavirus. Per completezza d’informazione, si vuole oltremodo comunicare che è stato nuovamente definito un orario convenzionale di otto ore per il versamento dei contributi della cosiddetta “badante notturna”. Si intende infine specificare che, alla luce della nuova normativa, il CCNL di cui trattasi rivisita anche gli articoli riferiti al contratto individuale di lavoro, alle assunzioni a termine, al rinnovo del permesso di soggiorno ed allo svolgimento delle pratiche di ricongiungimento familiare.
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