14 Ott Novità a seguito della conversione in Legge del “Decreto Agosto”
In data 13 ottobre 2020 è stato definitivamente convertito in Legge il D.L. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”), che ha rafforzato le misure a sostegno di imprese e professionisti e previsto muove indennità per determinati settori e lavoratori.
Resta confermato che per le aziende, c.d. “svantaggiate”, la cui sede operativa risulta ubicata nel Mezzogiorno, a decorrere dal 1° ottobre 2020 e fino a tutto il 31 dicembre 2020, al fine di incentivare la crescita e l’occupazione, è stato introdotto uno sgravio del 30% sui contributi previdenziali. Tale sgravio, negli anni successivi, e previa autorizzazione della Commissione Europea, si applicherà a tutti i rapporti di lavoro preesistenti e di nuova costituzione (anche a termine) e sarà fruibile nella misura del 30% fino all’anno 2025, del 20% fino all’anno 2027 ed, infine, del 10% fino all’anno 2029.
Si aggiunge, altresì, che il Decreto Agosto convertito in legge prevede il prolungamento, per un massimo di 18 settimane complessive, dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l’emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal riguardo, si ritiene doveroso specificare che, le prime 9 settimane, sono comprensive anche dei periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti ed autorizzati, collocati, anche se solo parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020. Per poter usufruire delle ulteriori 9 settimane è necessario presentare una nuova istanza all’INPS (vedasi circolare N.29 redatta da questo Studio).
Le imprese appaltatrici di servizi di mensa e le imprese appaltatrici di servizi di pulizia, che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno la possibilità di accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell’azienda appaltante.
Si ritiene doveroso comunicare oltremodo che, fino a tutto il 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro non agricoli che assumono lavoratori a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, nel limite massimo di € 8.060,00 annui, da riparametrare su base mensile. Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa. In ogni caso, tale esonero è cumulabile con altri esoneri e riduzioni e spetta anche nei casi di trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a termine, ed è riconosciuto, sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Invece, per quanto riguarda i datori di lavoro privati, che non richiedono la proroga della CIG e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio 2020 e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale previsti dai precedenti decreti, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti di € 8.060,00 annui, da riparametrare su base mensile, pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei suddetti mesi di maggio 2020 e giugno 2020.
Si intende nuovamente specificare che, resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo ad eccezione della cessazione definitiva dell’attività, del fallimento della stessa o di un accordo collettivo aziendale.
Il Decreto Agosto convertito in legge prevede anche, con lo scopo di favorire i percorsi di ricollocazione dei lavoratori, il potenziamento del Fondo Nuove Competenze, di cui all’art. 88 del D.L. 104/2020, consentendo di dedicare una parte delle ore di lavoro alla formazione dei dipendenti senza diminuzione della retribuzione.
Vieppiù, è anche prevista la proroga delle prestazioni NASpI e DIS-COLL per ulteriori due mesi, a decorrere dal giorno di scadenza, qualora il periodo di fruizione dei sussidi di cui trattasi terminino nel periodo che intercorre tra il 1° maggio 2020 ed il 30 giugno 2020. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
Ai lavoratori delle aree di crisi complessa della Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, è concessa, fino a tutto il 31 dicembre 2020 un’indennità pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa. L’indennità in questione non è assolutamente compatibile con il reddito di emergenza, con il reddito di cittadinanza, e tanto nell’ipotesi in cui lo stesso lavoratore è titolare di un rapporto di lavoro dipendente od, infine, titolare di pensione (diretta od indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità).
È invece concessa, per un periodo massimo di 12 mesi, l’indennità ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio di Regioni a statuto speciale, i quali abbiano cessato di percepire la NASpI prima del 30 giugno 2020 e che, precedentemente alla percezione della NASpI non abbiano potuto avere accesso a trattamenti di mobilità ordinaria. Anche ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio di Regioni a statuto speciale, fino a tutto il 31 dicembre 2020, è concessa l’indennità di cui sopra ma solo nel caso in cui abbiano cessato di percepire la NASpI prima del 31 agosto 2020.
In merito al contratto di somministrazione di lavoro a termine, la conversione in Legge del D.L. 104/2020 prevede che nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore è a tempo determinato, il già citato utilizzatore può impiegare un lavoratore somministrato in missione per un periodo anche superiore ai soliti 24 mesi, qualora questi ultimi non siano continuativi. A tal riguardo, si precisa che in capo all’utilizzatore non scatta, in questo caso specifico, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
Si ritiene doveroso sottolineare che, fino al 15 ottobre 2020, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi compreso i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del già citato riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali. In aggiunta a quanto precede, si comunica che, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino a tutto il 31 dicembre 2020, la specifica categoria di lavoratori di cui trattasi, definiti “lavoratori fragili”, svolgono, di norma, la loro prestazione lavorativa in modalità agile (smart working), anche e soprattutto attraverso l’adibizione a diversa mansione (presente nella medesima categoria od area di inquadramento).
Nell’attuale periodo storico, caratterizzato negativamente dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, un genitore-lavoratore, in corrispondenza alla durata della quarantena imposta al figlio convivente, minore di 14 anni, disposta dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto avvenuto all’interno del plesso scolastico, o all’interno di strutture (pubbliche o private che siano) regolarmente frequentate per seguire lezioni linguistiche e musicali, od anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, può svolgere, laddove possibile, la prestazione lavorativa in modalità agile. A discapito di quanto riportato, qualora non fosse possibile per un genitore-lavoratore espletare la propria mansione in modalità agile, fino a tutto il 31 dicembre 2020, è possibile astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena imposta al figlio minore di 14 anni.
Si comunica, inoltre, che fino al 30 giugno 2021, i genitori-lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave, riconosciuta ai sensi della Legge N. 104/1992, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza di accordi individuali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività non richieda necessariamente la presenza fisica.
In relazione all’indennità per i lavoratori del turismo, è riconosciuto, per i mesi di giugno 2020 e luglio 2020, un sussidio pari ad € 600,00 per tutti i lavoratori stagionali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI. Tale indennità è riconosciuta a lavoratori intermittenti, autonomi ed incaricati alle vendite a domicilio (vedasi circolare N.29 redatta da questo Studio).
Ai lavoratori marittimi che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento od un altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2020 ed il 17 marzo 2020 e che non abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratti di arruolamento o di un altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, né di indennità di malattia e né di pensione, è riconosciuta un’indennità pari ad € 600,00 sia per il mese di giugno 2020 che per luglio 2020.
Infine, ai liberi professionisti, già beneficiari del bonus COVID-19, erogato dalle Casse Private per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020, viene erogata un’indennità pari ad € 1.000,00 per il mese di maggio 2020.
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