Nota INL Maternità: chiarimenti su congedo ante e post partum.

L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1550 del 13 ottobre 2021, ha fornito alcuni chiarimenti sulle procedure di rilascio dei provvedimenti di interdizione anticipata e post partum, con riferimento sia alla data di decorrenza dell’interdizione spettante alla lavoratrice, che non può essere assegnata ad altre mansioni, che al recupero dei giorni di congedo non fruiti ante partum per via dell’interdizione anticipata. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare, che la nota di cui trattasi, ricorda che l’art. 18, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 1026/1 individua nel provvedimento dell’Ispettorato, da emanare entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione, il presupposto necessario per l’astensione dal lavoro, che dovrà dunque decorrere dalla data di adozione del provvedimento stesso.

Si aggiunge, altresì, che la decorrenza dell’astensione dal lavoro può essere immediata solo nel caso in cui il datore di lavoro produca una dichiarazione nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione aziendale, l’impossibilità di adibirla ad altre mansioni.

Per completezza d’informazione, si intende specificare, che i giorni antecedenti la data presunta del parto non goduti, a titolo di astensione obbligatoria, vanno aggiunti al periodo di congedo da fruire dopo il parto, anche nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto: i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei 7 mesi decorrenti dalla data effettiva del parto.

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