Negoziazione assistita alternativa alla conciliazione in sede protetta.

Dal 28 febbraio, data di entrata in vigore della riforma Cartabia (Dlgs 149/2022), è diventata efficace una novità molto importante per gli operatori del mondo del lavoro: la possibilità di utilizzare la negoziazione assistita nelle controversie di lavoro, con la parificazione degli eventuali accordi conclusi al termine della procedura alle cosiddette conciliazioni tombali firmati nelle sedi protette individuate dalla legge.

Queste novità scaturiscono dall’articolo 9, comma 1, lettera d), del Dlgs 149/2022, che – con l’introduzione dell’articolo 2-ter al Dl 132/2014 – ha reso legittimo, nell’ambito delle controversie di lavoro elencate dell’articolo 409 del Codice di procedura civile il ricorso alla negoziazione assistita.

Lo strumento

Si tratta di un’innovazione che mira a potenziare gli strumenti di deflazione del contenzioso. Di fatto, viene offerta ai datori di lavoro e ai lavoratori una soluzione aggiuntiva rispetto a quelle esistenti, senza tuttavia nulla togliere alle tradizionali sedi conciliative (sedi sindacali, ispettorati del lavoro e commissioni di certificazione, per ricordare le più comuni), che hanno una tradizione molto consolidata e hanno maturato nei decenni una forte specializzazione nelle conciliazioni delle liti di lavoro. Anzi, si può dire che proprio l’esperienza positiva delle tradizionali sedi di conciliazione è la ragione che ha spinto il legislatore ad ampliare il novero dei soggetti titolati a stipulare accordi inoppugnabili dalle parti.

Libertà di scelta

Le parti sono libere di scegliere la procedura conciliativa che meglio ritengono possa rispondere ai propri interessi e alle proprie esigenze, senza che la scelta produca differenze concrete in termini di efficacia dell’atto conclusivo. Secondo il nuovo decreto legislativo resta ferma la disciplina contenuta nell’articolo 412-ter del Codice di procedura civile (che, appunto, regolamenta le forme di conciliazione nelle cosiddette sedi protette, che potranno continuare a svolgere la propria attività senza modifiche di alcun tipo). La nuova disciplina della negoziazione assistita ha natura volontaria: le parti che hanno una lite possono affidare ai rispettivi legali, prima di andare in giudizio, il compito di tentare il raggiungimento di un accordo, mediante la sottoscrizione di un’apposita convenzione.

Come funziona

La procedura di negoziazione assistita non può riguardare diritti indisponibili e si può concludere con un mancato accordo oppure con un’intesa.

Se la negoziazione si conclude con un accordo, l’atto beneficia del regime di stabilità protetta previsto dall’articolo 2113 del Codice civile, e quindi diventa inoppugnabile sin dalla sua sottoscrizione, al pari delle altre conciliazioni raggiunte in sede protetta.

La riforma precisa che ciascuna parte deve essere assistita da un avvocato, escludendo quindi la possibilità che entrambe si rivolgano allo stesso legale, e aggiunge la possibilità, se le parti lo ritengono, di farsi assistere anche dai rispettivi consulenti del lavoro. Si tratta di figure professionali che non sono scelte a caso dal legislatore: già oggi, nella prassi, gli accordi conciliativi sono preparati e negoziati, prima della convalida in sede protetta, dai legali delle parti o dai loro consulenti del lavoro. Gli avvocati e le parti hanno l’obbligo di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute nel corso del procedimento. Inoltre, i legali e coloro i quali partecipano al procedimento non potranno essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite, salvo eccezioni, e non possono essere nominati arbitri in base all’articolo 810 del Codice di procedura civile nelle controversie che hanno lo stesso oggetto o sono connesse.

A tutti i partecipanti al procedimento si estendono le garanzie previste per il difensore dal Codice di procedura penale. La procedura si conclude con una comunicazione dell’accordo raggiunto a una commissione di certificazione: un adempimento di carattere meramente formale, che non condiziona in alcun modo l’efficacia e la validità dell’intesa, né legittima un controllo di natura sostanziale in capo alle commissioni che ricevono gli accordi.

GLI STEP

La richiesta di adesione
Una delle parti può mandare una richiesta di adesione alla negoziazione assistita.

La convenzione
La negoziazione assistita può essere instaurata solo mediante una convenzione tra le parti, che identifica: le ragioni del contendere; la richiesta del lavoratore; le eventuali controdeduzioni del datore di lavoro o del committente; il termine temporale per l’espletamento del tentativo.

I rapporti con il giudizio
La negoziazione è facoltativa e può in ogni momento essere abbandonata. Non costituisce condizione di procedibilità in giudizio.

Il ruolo dei consulenti
Ciascuna parte deve essere assistita da almeno un avvocato e, in aggiunta,
può avvalersi di un consulente del lavoro.

L’efficacia dell’accordo
L’accordo eventualmente raggiunto tra le parti è inoppugnabile in base all’articolo 2113, comma 4 del Codice civile, così come avviene per le altre conciliazioni che si raggiungono in sede protetta.

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