Malattia con ricovero: certificato con procedura telematica

L’INPS, con il messaggio n. 3347 del 26 settembre 2023, recepisce la disposizione che riconosce il mantenimento del diritto all’indennità di anche in presenza di ricovero gratuito, nell’ipotesi di non esaustività dell’assistenza fornita dalla struttura sanitaria, previo rilascio di idonea documentazione da parte della medesima struttura di ricovero.

La prestazione non deve essere sospesa nel caso di invalido la cui incapacità di gestire le funzioni biologiche essenziali renda necessaria l’assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato, al fine di garantire un’assistenza completa, anche di carattere personale, continuativa ed efficiente in ordine a tutti gli atti quotidiani della vita, nonché qualora la presenza del/dei genitore/i per l’intera giornata sia assolutamente necessaria per il benessere fisico e relazionale del minore, utile alla migliore risposta ai trattamenti terapeutici.

L’Istituto ha realizzato una nuova procedura telematizzata, che consente agli assistiti di comunicare all’INPS i periodi di ricovero.

Dichiarazione di ricovero indennizzato

La dichiarazione deve essere presentata dagli utenti titolari di indennità di accompagnamento al termine del periodo di ricovero di durata superiore a 29 giorni, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” – “Per disabili/invalidi/inabili” – “Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati”.

Oltre all’indicazione delle date di inizio e fine ricovero, deve essere allegata alla dichiarazione telematica esclusivamente la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria attestante che la prestazione assicurata non esaurisce tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana. Non devono essere allegati certificati sanitari, cartelle cliniche o ogni altra documentazione riguardante le patologie invalidanti.

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