31 Ago Lavoro intermittente: quando può essere un’alternativa al contratto a termine.
Il lavoro intermittente è una delle tipologie contrattuali più flessibili, in quanto consente al datore di lavoro di servirsi dell’attività del dipendente a tempo indeterminato o determinato, soltanto all’occorrenza in modo discontinuo. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare che, la tipologia contrattuale di cui trattasi, è particolarmente importante per le aziende che devono gestire picchi stagionali o sensibili variazioni di attività nel corso dell’anno, sia in considerazione delle difficoltà di utilizzo dei nuovi voucher (contratti di prestazione occasionale), nonché dei nuovi limiti introdotti dal Decreto Dignità al contratto a termine ed al contratto di somministrazione.
Si ritiene opportuno comunicare, che fermo restando la discontinuità od intermittenza, la chiamata del lavoratore è ammessa per un massimo di 400 giornate di lavoro effettive nell’arco di un triennio, con il medesimo datore di lavoro. In riferimento a tale limite, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il triennio va inteso come un periodo mobile ed il calcolo del periodo viene fatto conteggiando le prestazioni effettuate, a partire dal giorno in cui si chiede la prestazione, a ritroso di 3 anni.
Si aggiunge, altresì che, l’eventuale superamento del limite previsto per legge comporta la trasformazione del contratto a chiamata in un rapporto a tempo pieno indeterminato.
In analogia con il contratto a tempo determinato, è vietato il ricorso al lavoro intermittente nei seguenti casi:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- presso unità produttive in cui, nei 6 mesi precedenti, si siano effettuati licenziamenti collettivi ex artt. 4 e 24 della Legge 223/1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce tale tipologia di contratto;
- ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
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