Lavoro domestico: aggiornati i minimi retributivi del CCNL.

Col verbale 16 gennaio 2023, la Commissione nazionale presso il Ministero del lavoro ha determinato i minimi retributivi del lavoro domestico a decorrere dal 1° gennaio 2023. Le Parti si sono accordate sull’applicazione dell’art. 38 del CCNL, che prevede un incremento pari all’80% della variazione ISTAT del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai, per quanto concerne i minimi retributivi e pari al 100% per i valori convenzionali di vitto e alloggio, a far data dal 1° gennaio 2023.

Minimi tabellari

Gli importi a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono i seguenti:

Conviventi

LivelliImporti mensiliIndennità di funzione
DS1.384,46194,98
D1.318,54194,98
CS1.120,76
C1.054,85
BS988,90
B922,98
AS857,06
A725,19
Tempo parziale C764,74
Tempo parziale BS692,25
Tempo parziale B659,27
Assistenza notturna DS1.592,17
Assistenza notturna CS1.288,87
Assistenza notturna BS1.137,23
Presenza notturna761,45

Non conviventi

LivelliImporti orari
DS9,36
D8,98
CS7,79
C7,38
BS6,99
B6,58
AS6,21
A5,27

Assistenza a persone non autosufficienti in sostituzione dei titolari

LivelliImporti orari
DS10,09
CS8,36

Indennità vitto e alloggio

Dal 1° gennaio 2023 l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio è stabilita in € 6,47 giornalieri (€ 2,26 per ciascun pasto; € 1,95 per l’alloggio).

Indennità variabili

Fino al compimento del 6° anno del bambino, alla babysitter inquadrata nel liv. BS spetta un’indennità di € 130,05 mensili (€ 0,79 orari), assorbibile da eventuali superminimi individuali migliorativi. Il valore mensile nel caso di convivenza ad orario ridotto è di € 91,12.

All’addetto all’assistenza di più di una persona non autosufficiente inquadrato nei livv. CS o DS spetta un’indennità di € 112,34 mensili (€ 0,66 orari), assorbibile da eventuali superminimi individuali migliorativi.

Ai lavoratori in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma UNI 11766/2019 spetta – trascorsi 12 mesi dalla decorrenza del CCNL 8 settembre 2020 e fino alla scadenza della norma tecnica – un’indennità di € 8,99 mensili per il liv. B e di € 11,24 mensili per i livv. BS e CS, assorbibile da eventuali trattamenti retributivi individuali migliorativi. Per i lavoratori conviventi di liv. DS l’indennità è assorbita dall’indennità di funzione.

Decorrenza

I nuovi trattamenti economici decorrono dal 1° gennaio 2023.

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