24 Gen Lavoro domestico: aggiornati i minimi retributivi del CCNL.
Col verbale 16 gennaio 2023, la Commissione nazionale presso il Ministero del lavoro ha determinato i minimi retributivi del lavoro domestico a decorrere dal 1° gennaio 2023. Le Parti si sono accordate sull’applicazione dell’art. 38 del CCNL, che prevede un incremento pari all’80% della variazione ISTAT del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai, per quanto concerne i minimi retributivi e pari al 100% per i valori convenzionali di vitto e alloggio, a far data dal 1° gennaio 2023.
Minimi tabellari
Gli importi a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono i seguenti:
Conviventi
Livelli | Importi mensili | Indennità di funzione |
DS | 1.384,46 | 194,98 |
D | 1.318,54 | 194,98 |
CS | 1.120,76 | — |
C | 1.054,85 | — |
BS | 988,90 | — |
B | 922,98 | — |
AS | 857,06 | — |
A | 725,19 | — |
Tempo parziale C | 764,74 | — |
Tempo parziale BS | 692,25 | — |
Tempo parziale B | 659,27 | — |
Assistenza notturna DS | 1.592,17 | — |
Assistenza notturna CS | 1.288,87 | — |
Assistenza notturna BS | 1.137,23 | — |
Presenza notturna | 761,45 | — |
Non conviventi
Livelli | Importi orari |
DS | 9,36 |
D | 8,98 |
CS | 7,79 |
C | 7,38 |
BS | 6,99 |
B | 6,58 |
AS | 6,21 |
A | 5,27 |
Assistenza a persone non autosufficienti in sostituzione dei titolari
Livelli | Importi orari |
DS | 10,09 |
CS | 8,36 |
Indennità vitto e alloggio
Dal 1° gennaio 2023 l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio è stabilita in € 6,47 giornalieri (€ 2,26 per ciascun pasto; € 1,95 per l’alloggio).
Indennità variabili
Fino al compimento del 6° anno del bambino, alla babysitter inquadrata nel liv. BS spetta un’indennità di € 130,05 mensili (€ 0,79 orari), assorbibile da eventuali superminimi individuali migliorativi. Il valore mensile nel caso di convivenza ad orario ridotto è di € 91,12.
All’addetto all’assistenza di più di una persona non autosufficiente inquadrato nei livv. CS o DS spetta un’indennità di € 112,34 mensili (€ 0,66 orari), assorbibile da eventuali superminimi individuali migliorativi.
Ai lavoratori in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma UNI 11766/2019 spetta – trascorsi 12 mesi dalla decorrenza del CCNL 8 settembre 2020 e fino alla scadenza della norma tecnica – un’indennità di € 8,99 mensili per il liv. B e di € 11,24 mensili per i livv. BS e CS, assorbibile da eventuali trattamenti retributivi individuali migliorativi. Per i lavoratori conviventi di liv. DS l’indennità è assorbita dall’indennità di funzione.
Decorrenza
I nuovi trattamenti economici decorrono dal 1° gennaio 2023.
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