Lavoratori sportivi: quali sono le regole per la gestione della malattia

La circolare INPS n. 88/2023, aveva fornito le prime indicazioni sul riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici affrontando la nuova disciplina del lavoro sportivo ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021, e successive modificazioni.

La citata circolare affrontava anche il tema, coniugato alle diverse tipologie di lavoratori, delle contribuzioni minori.

Con il messaggio n. 4182/2023 l’Istituto fornisce ulteriori chiarimenti in merito al corretto inquadramento previdenziale dei lavoratori sportivi in tema di malattia.

Tutela lavoratori sportivi subordinati

I lavoratori sportivi subordinati iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi mantengono la medesima tutela in materia di assicurazione economica di malattia degli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), aventi diritto alla relativa indennità economica (cfr. l’art. 33, comma 3, del D.Lgs n. 36/2021).

La contribuzione dei lavoratori subordinati per la malattia per il settore dello sport è pari a quella fissata per il settore dello spettacolo (2,22 per cento).

L’INPS chiarisce che viene esclusa la possibilità, anche per i datori di lavoro del settore sportivo, di essere esonerati dall’obbligo di versamento contributivo anche nei casi in cui siano comunque tenuti a corrispondere in caso di malattia, un trattamento economico pari alla normale retribuzione nei confronti dei propri dipendenti.

Medesima tutela in caso di malattia viene assicurata anche ai giovani atleti assunti con contratto di apprendistato.

Tutela lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata e autonomi

Per i lavoratori sportivi del settore dilettantistico, tenuti all’iscrizione alla Gestione separata, hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale e per tale motivo alle tutele previste per tali soggetti.

Con riferimento invece ai lavoratori sportivi titolari di rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore professionistico (art. 33, comma 2, del D.lgs n. 36/2021), continua ad applicarsi la previgente disciplina che non prevede tutela.

Gestione malattia lavoratori sportivi

Per gli eventi certificati a decorrere dalla data del 1° luglio 2023, il lavoratore sportivo avente diritto alla tutela previdenziale della malattia, per avere diritto alla prevista copertura, è tenuto a richiedere il certificato telematico al proprio medico curante con le ordinarie modalità.

L’Istituto ricorda che, in casi del tutto eccezionali, a fronte di impedimenti di natura tecnica, nel caso in cui il certificato sia stato rilasciato in modalità cartacea, il lavoratore deve provvedere a recapitarlo all’INPS ed al datore di lavoro, entro due giorni dalla data del rilascio.

Anche il lavoratore sportivo è tenuto a rendersi reperibile durante le fasce orarie normativamente previste per l’eventuale controllo domiciliare medico legale, disposto su richiesta datoriale o d’ufficio dall’INPS.

Anche per il settore sportivo deve essere valorizzato l’elemento obbligatorio <TipoRetrMal>, finalizzato a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia al fine di consentire le necessarie verifiche da parte della Struttura territoriale di competenza, in merito alla sussistenza o meno del diritto alla tutela previdenziale.

Nei casi di istruttoria per il pagamento diretto della prestazione, in assenza dell’informazione riportata nell’elemento obbligatorio <TipoRetrMal>, l’istituto dovrà richiedere ulteriore documentazione al lavoratore.

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