Lavoratori portuali: contribuzione dovuta per la CIG

Con la circolare n. 101 del 12 dicembre 2023, l’INPS llustra gli aspetti di natura contributiva afferenti ai datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo e si chiarisce, altresì, l’assetto contributivo in materia di integrazioni salariali dei medesimi datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria anche i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi dei citati articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo n. 148/2015 – siano destinatari delle tutele del FIS.

I lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato hanno diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all’indennità spettante per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro (IMA).

Aliquote contributive

Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e per quelli assunti con contratto a tempo indeterminato ma non addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo, i datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento del Fondo di integrazione salariale e, al ricorrere del previsto requisito dimensionale, della CIGS.

Per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato sussiste, invece, l’obbligo di contribuzione per il finanziamento dell’indennità di mancato avviamento al lavoro.

Per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato i datori di lavoro sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90 per cento dell’imponibile contributivo (di cui lo 0,30 per cento a carico del lavoratore).

A decorrere dal 1° gennaio 2023, la misura della contribuzione di finanziamento della CIGS è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore).

A decorrere dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti (di cui 0,33% a carico del datore di lavoro e 0,17% a carico del lavoratore), e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti (di cui 0,53% a carico del datore di lavoro e 0,27% a carico del lavoratore.

Esposizione in Uniemens

A partire dal periodo di competenza luglio 2022, i datori di lavoro interessati devono provvedere a esporre nel flusso Uniemens i lavoratori beneficiari delle prestazioni IMA, sia soci che non soci, con il codice “Tipo Lavoratore” di nuova istituzione “PI” avente il significato di “Lavoratore portuale a tempo indeterminato beneficiario di IMA”.

Per le posizioni contraddistinte dal codice di autorizzazione “2U” e “4A”, i lavoratori non beneficiari della prestazione IMA, devono essere esposti con il codice “Tipo Contribuzione” già in uso “00” se lavoratori soci o con il codice “Tipo Contribuzione” già in uso “30” se lavoratori non soci.

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