Lavoratori marittimi: come gestire la malattia indennizzata

L’INPS, con il messaggio n. 4010 del 14 novembre 2023, fornisce indicazioni integrative circa gli adempimenti a carico del lavoratore in costanza dell’evento di malattia indennizzato.

In questo settore è prevista la trasmissione esclusivamente in via telematica della certificazione di malattia. Eventuale certificazione cartacea, purché in originale, è ammessa in via del tutto eccezionale, fatte salve le verifiche e le segnalazioni del caso da parte dell’INPS.

Il lavoratore ha l’obbligo di inviare all’Istituto del certificato entro due giorni dal suo rilascio per evitare la perdita del diritto all’indennità per tutti i giorni di immotivato ritardo. Si precisa che non è consentita l’erogazione dell’indennità nelle more e in assenza dell’originale della certificazione medica cartacea.

Indirizzo di reperibilità

Il lavoratore è tenuto ad accertare la correttezza dell’indirizzo di reperibilità comunicato nella certificazione medica, sia telematica che cartacea e aggiornarlo costantemente durante l’intero evento di malattia.

Per le visite mediche di controllo all’estero, in applicazione degli strumenti internazionali aventi valenza per la generalità degli assicurati. Eventuali variazioni della reperibilità rispetto all’indirizzo rilevabile dalla certificazione medica devoo essere preventivamente comunicate mediante il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” presente sul portale istituzionale, oppure utilizzando uno dei canali istituiti allo scopo (casella di posta elettronica medicolegale.nomesede@inps.it o tramite il Contact center multicanale al numero verde 803 164.

Trasferimento all’estero durante la malattia

I marittimi in stato di malattia sbarcati in Italia, prima di recarsi all’estero, devono sottoporsi a visita ambulatoriale presso l’Unità operativa medico legale più prossima al luogo di sbarco o alla residenza o al domicilio in Italia. L’accertamento medico legale è volto a fornire la preventiva autorizzazione al trasferimento in paesi dell’Unione europea, anche al fine di escludere eventuali rischi di aggravamento del paziente derivanti dal trasferimento e/o dalle caratteristiche del luogo di destinazione, con conseguenti eventuali aggravi di rischio tutelato a carico dell’INPS.

Qualora, nonostante l’eventuale parere negativo dell’Istituto, l’assicurato si rechi, comunque, all’estero, sarà disposta la sospensione del diritto all’indennità.

Condividi l'articolo su:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.