Lavoratori dipendenti dei consorzi di bonifica: il nuovo CCNL.

Con l’accordo 23 maggio 2023, SNEBI e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Filbi-Uil, hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti dei consorzi di bonifica.

Minimi tabellari

A seguito degli aumenti stabiliti dall’accordo con decorrenza giugno 2023 e luglio 2023, gli importi dei minimi tabellari sono i seguenti:

LivelloImporti mensili
Dal 1.6.2023Dal 1.7.2023
AQ – par. 187 – ex 7Q/12.676,002.726,29
AQ – par. 185 – ex 7Q/12.647,382.697,14
AQ – par. 164 – ex 7Q/2 e ex 7Q/32.346,862.390,97
AQ – par. 162 – ex 7Q/2 e ex 7Q/32.318,242.361,81
A – par. 184 – ex 7/12.633,072.682,56
A – par. 159 ex 7/2 e ex 7/32.275,312.318,07
A – par. 159 – ex 6/12.275,312.318,07
A – par. 157 – ex 6/12.246,692.288,92
A – par. 135 – ex 6/2 e ex 6/31.931,871.968,18
A – par. 134 – ex 6/2 e ex 6/31.917,571.953,61
B – par. 132 – ex 5/11.888,941.924,44
B – par. 127 – ex 5/21.817,381.851,54
B – par. 132 – ex 4/11.888,941.924,44
B – par. 127 – ex 4/21.817,381.851,54
C – par. 127 – ex 4/11.817,381.851,54
C – par. 118 – ex 4/21.688,601.720,34
D – par. 116 – ex 3/1 e ex 3/21.659,971.691,17
D – par. 115 – ex 3/1 e ex 3/21.645,651.676,58
D – par. 112 – ex 3/21.602,741.632,86
D – par. 107 – ex 21.531,181.559,96
D – par. 104 – ex 11.488,241.516,21
D – par. 100 – ex 11.431,011.457,91
AQ – par. 187 – ex 7Q/1 – ass. ante 15.7.002.636,582.686,87
AQ – par. 185 – ex 7Q/1 – ass. ante 15.7.002.608,382.658,14
AQ – par. 164 – ex 7/2 e ex 7/3 – ass. ante 15.7.002.312,292.356,40
AQ – par. 162 – ex 7/2 e ex 7/3 – ass. ante 15.7.002.284,092.327,66
A – par. 184 – ex 7/1 – ass. ante 15.7.002.594,282.643,77
A – par. 159 ex 7/2 e ex 7/3 – ass. ante. 15.7.002.241,792.284,55
A – par. 159 – ex 6/1 – ass. ante 15.7.002.241,792.284,55
A – par. 157 – ex 6/1 – ass. ante 15.7.002.213,592.255,82
A – par. 135 – ex 6/2 e ex 6/3 – ass. ante 15.7.001.903,401.939,71
A – par. 134 – ex 6/2 e ex 6/3 – ass. ante 15.7.001.889,321.925,36
B – par. 132 – ex 5/1 – ass. ante 15.7.001.861,111.896,61
B – par. 127 – ex 5/2 – ass. ante 15.7.001.790,611.824,77
B – par. 132 – ex 4/1 – ass. ante 15.7.001.861,111.896,61
B – par. 127 – ex 4/2 – ass. ante 15.7.001.790,611.824,77
C – par. 127 – ex 4/1 – ass. ante 15.7.001.790,611.824,77
C – par. 118 – ex 4/2 – ass. ante 15.7.001.663,731.695,47
D – par. 116 – ex 3/1 e ex 3/2 – ass. ante 15.7.001.635,521.666,72
D – par. 115 – ex 3/1 e ex 3/2 – ass. ante 15.7.001.621,421.652,35
D – par. 112 – ex 3/2 – ass. ante 15.7.001.579,131.609,25
D – par. 107 – ex 2 – ass. ante 15.7.001.508,621.537,40
D – par. 104 – ex 1 – ass. ante 15.7.001.466,321.494,29
D – par. 100 – ex 1 – ass. ante 15.7.001.409,941.436,84

Elemento aggiuntivo economico

In presenza di specifiche e particolari situazioni di responsabilità, richiedenti più elevate prestazioni qualitative e quantitative rientranti nelle medesime mansioni, è possibile attribuire a determinate figure professionali, attraverso un accordo scritto che individui le motivazioni, il valore economico e la durata di assegnazione, un elemento aggiuntivo economico costitutivo della retribuzione mensile.

Scatti di anzianità

I dipendenti hanno diritto a 10 aumenti periodici della retribuzione, ciascuno di ammontare pari agli importi indicati nel CCNL per l’anzianità di servizio maturata sino al 31 ottobre 2009 e per l’anzianità di servizio maturata a decorrere dal 1° novembre 2009.

Gli scatti, i cui importi rimangono invariati, saranno 6 biennali, 1 dodicennale e 3 quadriennali.

Gli ultimi tre aumenti saranno attribuiti automaticamente alla scadenza del periodo previsto, salvo per coloro che nel quadriennio precedente la maturazione abbiano avuto un comportamento di demerito. In quest’ultimo caso, la valutazione viene rimandata al quadriennio successivo.

Ente bilaterale

Le parti stabiliscono di istituire un Ente bilaterale per gestire attività in materia di occupazione, formazione, qualificazione professionale e sostegno al reddito.

A decorrere dal 1° luglio 2023, l’ente sarà finanziato da un contributo dello 0,75% del minimo tabellare (di cui 0,50% a carico del datore di lavoro e 0,25% a carico del dipendente).

Le prestazioni previste dall’ente sono un diritto contrattuale del lavoratore; pertanto, nei confronti dei consorzi che non aderiscano al sistema della bilateralità, il lavoratore ha diritto all’erogazione diretta da parte del consorzio di prestazioni equivalenti.

Il consorzio che omette di versare la contribuzione all’ente nazionale di bonifica è tenuto, a decorrere dal 1° luglio 2023, oltre alla corresponsione di prestazioni equivalenti, ad erogare al lavoratore una quota aggiuntiva di retribuzione pari all’1% dei minimi di stipendio base.

Le parti provvederanno alla stesura di un Regolamento e di uno Statuto dell’ente entro il 15 settembre 2023.

L’accesso alle prestazioni legate al ricambio generazionale e alla ristrutturazione aziendale è subordinato alla sottoscrizione di accordi sindacali in ciascun consorzio e all’adesione del lavoratore.

Classificazione del personale

A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’accordo stabilisce, relativamente ai profili professionali dell’area Quadri e A, che i tempi di permanenza nelle funzioni sono ridotti da 7 a 6 anni.

L’accordo stabilisce, inoltre, di affidare a un Gruppo di lavoro paritetico il compito di rivedere ed indicare eventuali modifiche al sistema di classificazione del personale, entro il 31 dicembre 2024.

Mansioni

In base a un giudizio per merito comparativo, il consorzio può disporre l’assegnazione al profilo professionale immediatamente superiore a quello di appartenenza dei lavoratori che abbiano prestato lodevole servizio per almeno un anno, sempreché gli stessi siano in possesso di idoneo titolo di studio.

Non vengono più menzionati i criteri sulla base dei quali effettuare la valutazione del merito comparativo nell’ipotesi di promozione:

Viene inoltre eliminata la disposizione in base alla quale, in deroga a quanto sopra esposto, può essere altresì disposta la promozione al parametro più basso delle mansioni impiegatizie dell’area B, degli impiegati che risultino inquadrati nell’area D, parametro 112.

Nei casi di promozione di un Quadro o di impiegato di area A, che abbia raggiunto l’anzianità di servizio prevista per il parametro superiore, il parametro di attribuzione sarà sempre il più alto tra quelli previsti per il profilo professionale di arrivo.

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