Lavoratori dello spettacolo: nuove tutele per maternità e paternità.

L’INPS, con la circolare n. 182 del 10 dicembre 2021, ha fornito indicazioni operative in relazione alle differenti tutele in materia di maternità e paternità spettanti ai lavoratori dello spettacolo a seconda della tipologia di rapporto di lavoro, nonché sulle diverse modalità di determinazione della retribuzione media globale giornaliera di tali lavoratori. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare, che il Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ha distinto i lavoratori dello spettacolo, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, in tre gruppi, a seconda che:

  • prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
  • prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi del punto precedente;
  • prestino attività a tempo indeterminato.

Si aggiunge, altresì, che le tutele della maternità sono riconosciute a tutti i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel caso in cui il periodo indennizzabile di maternità inizi durante un rapporto di lavoro subordinato. Qualora, invece, il suddetto periodo indennizzabile inizi durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro autonomo dello spettacolo, trovano applicazione le tutele disciplinate con alcune particolarità.

In caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, è garantita la tutela della maternità/paternità nel caso in cui sussistano le condizioni di cui all’art. 24 del citato T.U. oppure nel caso in cui sia stato prestato lavoro autonomo nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile.

Si ritiene opportuno comunicare, che ai lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro autonomo è riconosciuta un’indennità per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi al parto stesso. La suddetta indennità, pari all’80% della retribuzione, è corrisposta a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa, purché sia accertata la sola iscrizione del soggetto richiedente al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Inoltre, in caso di fruizione del congedo parentale durante lo svolgimento di rapporto di lavoro autonomo dello spettacolo, spetta un periodo massimo di 3 mesi, indennizzati al 30% della retribuzione, da fruire entro il primo anno di vita del bambino, previa verifica della sussistenza di un rapporto di lavoro attivo, in quanto la fruizione del congedo parentale prevede l’obbligo di astenersi dall’attività lavorativa. A tal proposito l’INPS precisa che:

  • la lavoratrice deve presentare domanda di indennità di congedo parentale all’Istituto prima dell’inizio del periodo di congedo di cui fruisce od al più tardi il giorno stesso di inizio, pena la reiezione della domanda;
  • la lavoratrice deve comunicare l’astensione dal lavoro anche ai propri committenti;
  • il congedo può essere fruito interamente o frazionato, solamente a giorni;
  • i periodi di congedo parentale non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell’astensione della lavoratrice sono coperti da contribuzione figurativa.
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