Lavoratori dello spettacolo: indennità di maternità e congedo parentale.

Con il messaggio n. 3767 del 17 ottobre 2022, l’INPS fornisce le indicazioni su come devono essere computati i periodi antecedenti e successivi al 1° luglio 2022: per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità è elevato a 120 euro.

Maternità o paternità

Le domande di indennità che hanno a oggetto periodi di maternità o paternità dei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato ricadenti, interamente o parzialmente, nel periodo successive a1° luglio 2022 sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro;

Le domande aventi a oggetto periodi di maternità o paternità interamente antecedenti al 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 100 euro.

Congedo parentale

Le domande di indennità aventi a oggetto periodi di congedo parentale dei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato interamente ricadenti prima del 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 100 euro; mentre le domande aventi a oggetto periodi di congedo parentale con decorrenza a partire dal 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro;

Le domande di indennità relative a periodi di congedo parentale ricadenti in parte nel periodo antecedente il 1° luglio 2022 e in parte dopo tale data, sono suddivise liquidando ciascun periodo secondo l’importo massimo.

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