Lavoratori del settore coibentazioni: rinnovato il CCNL.

Con l’ipotesi di accordo 29 maggio 2023, ANICTA e Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil, hanno rinnovato il CCNL per gli addetti all’industria chimica-farmaceutica, settore coibentazioni termiche acustiche.

Una tantum

A copertura del periodo di vacanza contrattuale 1° luglio 2022 – 31 maggio 2023, viene corrisposta una somma forfettaria una tantum pari a € 600,00 da erogare in 3 tranche:

– € 300,00 con la retribuzione di giugno 2023;

– € 150,00 con la retribuzione di settembre 2023;

– € 150,00 con la retribuzione di novembre 2023.

L’una tantum – uguale per tutti – sarà riconosciuta al personale in forza al 29 maggio 2023 e alle singole suddette date e sarà commisurata all’anzianità di servizio maturata nel periodo di carenza. La somma non è utile agli effetti del computo di nessun istituto contrattuale e legale né del TFR.

Minimi tabellari

Per effetto degli aumenti stabiliti con decorrenza 1° giugno 2023, 1° gennaio 2024 e 1° gennaio 2025, i nuovi importi mensili del minimo tabellare risultano i seguenti:

LivelliImporti mensili
Dal 1.6.2023Dal 1.1.2024Dal 1.1.2025
AQ2.377,612.438,112.498,62
A2.377,612.438,112.498,62
C2.085,032.137,972.190,92
D1.948,161.997,702.047,24
E1.765,141.810,141.855,14
F1.673,591.716,321.759,05
G1.604,181.645,021.685,86
11.482,181.519,991.557,81

Trasferta

L’indennità di trasferta è rideterminata nei seguenti importi giornalieri:

– € 46,48 in Italia;

– € 77,47 all’estero.

Lavoro a termine

Nei casi di non utilizzo, in tutto o in parte, dei contratti di somministrazione, il limite del 40% può essere aumentato di un ulteriore 18%, fino a una percentuale complessiva (termine + somministrazione) del 58%. Nei territori del Mezzogiorno il limite del 50% può essere aumentato di un ulteriore 30%.

Si identificano come stagionali, oltre a quelle di cui al D.P.R. n. 1525/63, le attività richieste da esigenze tecnico produttive di tipo temporaneo e periodico, ricorrenti in determinati periodi dell’anno, in quanto connesse alle stagioni climatiche o a cicli la cui ricorrenza viene stabilita nei settori clienti, quali, a titolo esemplificativo, le attività e i cantieri di manutenzione straordinaria presso impianti petrolchimici e di raffinazione, centrali di produzione o distribuzione di energia cantieri navali e simili svolti in regime di fermata delle attività stesse. La contrattazione aziendale può individuare ulteriori ipotesi di stagionalità dovute a particolari esigenze tecnico produttive.

Previdenza integrativa

Dal 1° gennaio 2024, il contributo aziendale al Fonchim per l’assicurazione contro la premorienza e l’invalidità permanente viene fissato allo 0,25%.

Decorrenza

Il nuovo contratto decorre dal 1° luglio 2022 e scadrà il 30 giugno 2025.

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