01 Giu Lavoratori del settore coibentazioni: rinnovato il CCNL.
Con l’ipotesi di accordo 29 maggio 2023, ANICTA e Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil, hanno rinnovato il CCNL per gli addetti all’industria chimica-farmaceutica, settore coibentazioni termiche acustiche.
Una tantum
A copertura del periodo di vacanza contrattuale 1° luglio 2022 – 31 maggio 2023, viene corrisposta una somma forfettaria una tantum pari a € 600,00 da erogare in 3 tranche:
– € 300,00 con la retribuzione di giugno 2023;
– € 150,00 con la retribuzione di settembre 2023;
– € 150,00 con la retribuzione di novembre 2023.
L’una tantum – uguale per tutti – sarà riconosciuta al personale in forza al 29 maggio 2023 e alle singole suddette date e sarà commisurata all’anzianità di servizio maturata nel periodo di carenza. La somma non è utile agli effetti del computo di nessun istituto contrattuale e legale né del TFR.
Minimi tabellari
Per effetto degli aumenti stabiliti con decorrenza 1° giugno 2023, 1° gennaio 2024 e 1° gennaio 2025, i nuovi importi mensili del minimo tabellare risultano i seguenti:
Livelli | Importi mensili | ||
Dal 1.6.2023 | Dal 1.1.2024 | Dal 1.1.2025 | |
AQ | 2.377,61 | 2.438,11 | 2.498,62 |
A | 2.377,61 | 2.438,11 | 2.498,62 |
C | 2.085,03 | 2.137,97 | 2.190,92 |
D | 1.948,16 | 1.997,70 | 2.047,24 |
E | 1.765,14 | 1.810,14 | 1.855,14 |
F | 1.673,59 | 1.716,32 | 1.759,05 |
G | 1.604,18 | 1.645,02 | 1.685,86 |
1 | 1.482,18 | 1.519,99 | 1.557,81 |
Trasferta
L’indennità di trasferta è rideterminata nei seguenti importi giornalieri:
– € 46,48 in Italia;
– € 77,47 all’estero.
Lavoro a termine
Nei casi di non utilizzo, in tutto o in parte, dei contratti di somministrazione, il limite del 40% può essere aumentato di un ulteriore 18%, fino a una percentuale complessiva (termine + somministrazione) del 58%. Nei territori del Mezzogiorno il limite del 50% può essere aumentato di un ulteriore 30%.
Si identificano come stagionali, oltre a quelle di cui al D.P.R. n. 1525/63, le attività richieste da esigenze tecnico produttive di tipo temporaneo e periodico, ricorrenti in determinati periodi dell’anno, in quanto connesse alle stagioni climatiche o a cicli la cui ricorrenza viene stabilita nei settori clienti, quali, a titolo esemplificativo, le attività e i cantieri di manutenzione straordinaria presso impianti petrolchimici e di raffinazione, centrali di produzione o distribuzione di energia cantieri navali e simili svolti in regime di fermata delle attività stesse. La contrattazione aziendale può individuare ulteriori ipotesi di stagionalità dovute a particolari esigenze tecnico produttive.
Previdenza integrativa
Dal 1° gennaio 2024, il contributo aziendale al Fonchim per l’assicurazione contro la premorienza e l’invalidità permanente viene fissato allo 0,25%.
Decorrenza
Il nuovo contratto decorre dal 1° luglio 2022 e scadrà il 30 giugno 2025.
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