Lavoratori autonomi occasionali: precisazioni INL.

Con la presente, facendo seguito alla circolare n. 5/2022 di questo Studio, si ritiene opportuno comunicare, che in data 11 gennaio 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 29, ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale, che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Più precisamente, si tratta di quei lavoratori che si obbligano a compiere, verso un corrispettivo, un’opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente e per i quali non è prevista una comunicazione al Centro per l’Impiego (Unilav).

Si ritiene opportuno specificare, che per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022, così come per i rapporti iniziati dal 21 dicembre 2021 e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022. Diversamente, per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Si aggiunge, altresì, che la suddetta comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente ed inoltre dovrà contenere gli elementi di seguito riportati:

  • i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
  • i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF);
  • la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente);
  • una sintetica descrizione dell’attività;
  • l’ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell’incarico);
  • la data di avvio delle prestazioni occasionali;
  • l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera od il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).

Infine, qualora manchino i dati appena elencati, la comunicazione sarà considerata omessa dall’Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa.

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